PERMESSO DI GUIDA (in pendenza di un provvedimento di sospensione della patente emesso ai sensi dell'art.218/2 del Codice della Strada.)

Ai sensi dell'art.218/2 del Codice della Strada il conducente incorso in un'infrazione a cui consegue ai sensi della stessa norma la sospensione della patente, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri , entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro e solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente , può presentare istanza al Prefetto per  ottenere un permesso di guida per giornate e fasce orarie predeterminate, comunque non eccedenti complessivamente le tre ore giornaliere.

Analoga istanza può essere proposta se per il trasgressore ricorre una situazione che dà diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

Qualora l'istanza sia accolta, per disposizione della norma citata, il periodo di sospensione già irrogato verrà incrementato di un numero di giorni risultante dalla somma delle ore per le quali è stata autorizzata la guida moltiplicata per due e arrotondata per eccesso .

Il permesso orario di guida non può essere concesso quando la sospensione della patente scaturisce da violazione che l'ordinamento configura come ipotesi di reato e pertanto la misura viene irrogata ai sensi dell'art.223 e non dell'art.218/2 del Codice della Strada.

 

MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART. 218/2 DEL CODICE DELLA STRADA

L'istanza deve essere presentata alla Prefettura, entro 5 giorni dal ritiro della patente, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

oppure all'indirizzo email:

L'istanza di permesso per ragioni lavorative , debitamente motivata , dovrà contenere, per l'intero periodo di durata della sospensione della patente, l'indicazione dei giorni settimanali e delle fasce orarie (entro il limite massimo delle tre ore quotidiane ) per le quali si richiede il permesso di guida e dovrà essere corredata di documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta (es: busta paga, attestazione di servizio, visura camerale...) o, in alternativa, di un'autocertificazione ex art. 46, lettera c) del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 inerente quest'ultima.

L'istanza di permesso di guida per l'assistenza a familiari affetti da grave disabilità andrà invece corredata dello stato di famiglia, nonché della documentazione inerente l'accertamento della condizione di disabilità ex art.4 L. 05/02/1992, n. 104.

In assenza del provvedimento di autorizzazione, per il conducente la circolazione alla guida si configura come violazione dell'art.218/6 del Codice della Strada ( guida con patente sospesa ) sanzionata, fra l'altro, con la revoca della patente. Incorre in tale violazione anche il conducente che venga fermato alla guida in orari non ricompresi nelle fasce per le quali è espressamente autorizzato dal provvedimento prefettizio.

Al fine di limitare il rischio collegato all'eventualità da ultimo citata, quest'Ufficio ritiene consigliabile che la richiesta di autorizzazione abbia ad oggetto fasce orarie di durata non inferiore ai 30 minuti cadauna.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:29