APPALTI G.A.P.

L'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, imponeva alle stazioni appaltanti l'obbligo di fornire, per il tramite delle Prefetture, all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (successivamente cessato dalle proprie funzioni), la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione ed ai contratti di opere eseguite o da eseguire.

Allo scopo di semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti in data 23 marzo 2006, il Ministero dell'Interno ha stipulato un apposito protocollo d'intesa con l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, cui ha fatto seguito la sottoscrizione della Convenzione attuativa avente durata quinquennale, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo.

Premesso quanto sopra, l'obbligo della compilazione dei modelli GAP è stato , attraverso l'evoluzione sopradescritta, abrogato .

Le stazioni appaltanti sono tenute, infatti, ad osservare le più articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e dall'art. 1 della legge 190/2012.   

Ultimo aggiornamento
Giovedì 1 Febbraio 2024, ore 10:23