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cittadinanza

Dirigente dell'Area: Dr. Immacolata Amalfitano, Vice Prefetto Vicario

 

Addetto:   Sig.ra Gabriella Caselli - 

Orario di apertura al pubblico: lunedi ore 9:30-12:30

per informazioni telefoniche: venerdì ore 9:30-12:30 

su appuntamento prestabilito dal martedì al giovedì

Telefono:  - 0577/201635

Indirizzo di posta elettronica:   gabriella.caselli@interno.it

P.E.C. : cittadinanza.prefsi@pec.interno.it

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:

1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI ( art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.


2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA ( art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

E' necessario per le istanze presentate ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 914 del 1992, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.

DAL 5 DICEMBRE 2018

 

REQUISITO DEL POSSESSO DI UN'ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, NON INFERIORE AL LIVELLO B1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUA (QCER)

A TAL FINE I RICHIEDENTI SONO TENUTI AD ATTESTARE IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DA UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE PUBBLICO O PARITARIO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN ALTERNATIVA  GLI  INTERESSATI SONO TENUTI A PRODURRE APPOSITA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA UNO DEI QUATTRO ENTI CERTIFICATORI  RICONOSCIUTI: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA, UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA, UNIVERSITA' ROMA TRE E DELLA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI

DA TALE ONERE SONO ESCLUSI COLORO CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE DI CUI ALL'ART. 4 BIS DEL D. Lgs. 286/1996 E AL D.P.R. NR. 179/2011 E I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

https:// cittadinanza.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 250 euro previsto dalla legge 94/2009 cosi' come modificato D.L 113 del 4/10/2018 convertito in legge 01/12/2018 N° 132, G.U. 03/12/2018 e un documento di riconoscimento.

Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
  • la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

QUALI DOCUMENTI PRODURRE

  1. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009 cosi' come modificato D.L 113 del 4/10/2018 convertito in legge 01/12/2018 N° 132, G.U. 03/12/2018, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94" modificata dal D.L 113 del 4/10/2018 convertito in legge 01/12/2018 N° 132, G.U. 03/12/2018;
  4. una marca da bollo da 16 euro
  5. documento di riconoscimento (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale).

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.


 

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.


 

I RIFUGIATI o APOLIDI, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , formata presso il Comune di residenza, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza;

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del ministero dell'Interno che si occupano di cittadinanza PER RESIDENZA :

Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata ( P.E.C. ) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.


Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

AI SENSI DELLA LEGGE N 132/2018 IL TERMINE DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CITTADINANZ A PER RESIDENZA E PER MATRIMONIO E' ELEVATO A 48 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, ANCHE PER I PROCEDIMENTI IN CORSO. 

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)


 

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 15 luglio 2009, n. 94  
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • D.L 113 del 4/10/2018 convertito in legge 01/12/2018 N° 132, G.U. 03/12/2018
Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Agosto 2024, ore 11:18
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