La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia tuttavia, in base al principio dello "ius soli" possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), di conversione del D.L. n. 113/2018, sono state introdotte le seguenti disposizioni:
- il versamento del contributo è stato rideterminato in euro 250,00;
- il termine per la definizione delle domande è di quarantotto mesi (art. 4, comma 6, del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto che : "il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda"). La presente disposizione trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- è necessario dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della L. 91/1992, il possesso di un' adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento. Tale requisito può essere attestato mediante certificazione rilasciata da un ente certificatore autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri e Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento; oppure titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI;
- Sono esclusi da tale onere coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione, di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/98 e al D.P.R. 179/2011, nonché i titolari di permesso di soggiorno UE o CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs. , i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi, rispettivamente, della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L 91/92)
La cittadinanza per residenza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica Italiana.
Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che soddisfino i seguenti requisiti fondamentali:
1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta
- dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
- dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. d);
- dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2);
- dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett.b);
- dopo 3 anni di residenza legale per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani;
- dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
- dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c). 2) Capacità reddituale La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 per il reddito individuale, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico. Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'art 433 del codice civile. Per dimostrare la presenza di redditi di altri membri della famiglia, è necessario allegare una documentazione specifica, sia essa Certificazione Unica (documentazione per attestare i redditi di un lavoratore dipendente), Dichiarazione 730 o Modello Unico (dichiarazione dei redditi).
- (vedi allegato reddito imponibile IRPEF).
Reddito Minimo Richiesto | Status |
Euro 8.263,61 | Celibe/Nubile |
Euro 11.362,05 | Sposato/a |
Euro 11.878,10 | Sposato/a + 1 figlio/a |
Euro 12.394,15 | Sposato/a + 2 figlio/a |
Euro 12.910,20 | Sposato/a + 3 figlio/a |
Euro 13.426,25 | Sposato/a + 4 figlio/a |
Ulteriori Euro 516,00 | Per ogni figlio a carico |
3) Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli
un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come:
- il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
- oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
- oppure l' accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
- oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE , di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità. 4) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale
- Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie di reato, o nel caso di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica Italiana. Il Ministero dell'Interno valuta caso per caso la gravità dell'illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.
Quali documenti sono necessari per compilare la domanda di cittadinanza online?
- Certificato di nascita del paese di origine legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato non ha scadenza.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio. I richiedenti che sono arrivati in Italia prima dei 14 anni non sono tenuti a presentare il certificato penale.
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- Una marca da bollo da € 16,00
- Documento di riconoscimento: carta d'identità e passaporto
- Permesso di soggiorno
- Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e dei familiari conviventi se concorrono al reddito.
- Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dal certificato di nascita.
- L'interessato deve verificare che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con quelli risultanti sul passaporto e sui documenti italiani (carta identità, titolo al soggiorno/attestazione di soggiorno) (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n.462 del 18 gennaio 2019). In caso di discordanze documentali sul nome e/o cognome è necessario produrre un'attestazione di esatte generalità.
Il richiedente cui sia stato riconosciuto il vero e proprio status di rifugiato dalla competente Commissione Territoriale, in alternativa ai certificati di nascita e penale potrà produrre idonei atti notori sostitutivi, formati in Tribunale, da cui risultino, rispettivamente, le proprie generalità e l'assenza di condanne e procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine, oltre a copia della documentazione attestante il riconoscimento dello status in questione.
Si specifica che i titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria non possono presentare alcuna documentazione sostitutiva.
Eventuali cambi di residenza in corso di procedimento devono essere tempestivamente comunicati a questa Prefettura.
In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è possibile presentare una nuova domanda, riutilizzando la ricevuta del pagamento del contributo già versato e la stessa
marca da bollo. Si specifica che il certificato penale del Paese di origine, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 445/2000 e non può essere riutilizzato.