DOMANDE FREQUENTI
1. Quali sono i termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cittadinanza italiana?
Per le domande presentate prima del 20 dicembre 2020, i termini di definizione della pratica di cittadinanza sono di 48 mesi.
Per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020 i termini di definizione della pratica di cittadinanza sono di 24 mesi estendibili a 36 mesi.
DOCUMENTI/CERTIFICATI
2.Ho preso il cognome di mio marito e quindi il mio cognome attuale non coincide con quello presente sul mio certificato di nascita. Cosa devo fare?
Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dal certificato di nascita
3.I certificati di nascita redatti secondo il modello plurilingue sono esenti da traduzione?
Sì, lo sono. È sufficiente che venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna 8 settembre 1976.
4.Il certificato di nascita ha una scadenza?
No. I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte) hanno validità illimitata.
5.Il certificato penale ha una scadenza?
Sì. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio (non dalla data della legalizzazione / apostilla)
6.Posso produrre il casellario giudiziale italiano come certificato penale?
No. Il certificato penale è un documento estero che viene rilasciato dalle competenti Autorità nel Paese di origine.
7. Posso allegare alla domanda online solo la traduzione del certificato di nascita/penale?
No, è necessario scansionare i certificati sia in lingua originale che con la relativa traduzione. I documenti devono essere scansionati in un unico file, tutte le pagine fronte-retro. Sia il certificato che la traduzione devono essere legalizzati.
8.I dati sul mio certificato di nascita non corrispondono a quelli del mio permesso di soggiorno, carta di identità o passaporto. Cosa devo fare?
È necessario che i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), siano perfettamente concordanti su tutti i documenti (certificato di nascita, certificato penale, passaporto, permesso di soggiorno e carta d'identità). In caso di dati discordanti, è necessario allegare alla domanda anche una dichiarazione consolare dalla quale risultino le esatte generalità. Tale attestazione deve certificare che i nominativi presenti nei documenti si riferiscano tutti alla stessa persona fisica. La certificazione deve indicare l'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.
9.Sono residente in Italia da quando avevo meno di 14 anni, devo produrre il certificato penale del Paese di origine?
Chi è entrato in Italia prima del 14° anno di età e ha la residenza legale senza interruzioni sul territorio italiano, non deve produrre il certificato penale del Paese di origine.
HELP DESK
10.Ho problemi ad accedere alla mia pratica sul sito, cosa posso fare?
Per eventuali problemi di accesso, rivolgersi all'assistenza tramite "Help Desk": http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI.
Per problemi di natura tecnica (cambio email, problemi di associazione della pratica, cambio telefono, etc..) bisogna rivolgersi all'help desk, non alla Prefettura di Reggio Emilia.
11.Devo comunicare un cambio di recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Cosa devo fare?
È fondamentale mantenere aggiornati tutti i dati, in particolare l'e-mail inserita in fase di compilazione della domanda online costituisce domicilio eletto (art 47 C.C.) tramite il quale arrivano tutte le comunicazioni relative alla domanda. È importante che l'e-mail associata alla pratica sia attiva e regolarmente consultata. Per aggiornare l'indirizzo e-mail, occorre contattare l'Help Desk http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI comunicando il nuovo indirizzo.
12.Devo comunicare un cambio di residenza. Cosa devo fare?
Qualunque variazione di residenza deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Cittadinanza, inviando un certificato di residenza via P.E.C.: protocollo.prefre@pec.interno.it
REQUISITI (RESIDENZA, REDDITUALE, LINGUISTICO)
13.Cosa si intende per residenza legale?
La residenza legale si ottiene attraverso l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di un comune. È essenziale ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana che la residenza sia ininterrotta e attuale fino al momento del giuramento. La sussistenza della continuità dell'iscrizione anagrafica può essere provata con il certificato storico di residenza.
14.Ho trasferito la mia residenza legale all'estero avendo già presentato domanda di cittadinanza per residenza. Cosa succede alla mia pratica?
L'art. 9 della legge n.91/1992 stabilisce, tra i requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana, che non vi sia alcuna interruzione della residenza legale sul territorio italiano. Il trasferimento all'estero della propria residenza legale ne determina un'interruzione; questo comporta il rigetto della domanda.
15.Sono possibili spostamenti dal territorio italiano?
Eventuali assenze temporanee dal territorio italiano per motivi di studio, lavoro, assistenza alla famiglia di origine o cure mediche, non sono pregiudizievoli ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cittadinanza, purché si mantenga in Italia la residenza legale ed il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Le motivazioni degli spostamenti devono essere adeguatamente comprovate con documentazione idonea da allegare all'istanza (v. circolare ministeriale n. 60.1 del 05/01/2007).
16.Cosa si intende per capacità reddituale?
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.
17.Quale requisito reddituale è stabilito per le istanze di cittadinanza per residenza?
L'Amministrazione ha fissato quale requisito reddituale per poter acquistare la cittadinanza italiana quello previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale (L. 8/1990). Tale requisito, per il singolo è pari a euro 8.263,00; nel caso di coniuge a carico è pari a euro 11.362,00; per ogni ulteriore persona a carico è necessario aggiungere ulteriori euro 516,00.
18.Posso integrare il reddito con quello dei familiari conviventi?
Sì, sulla base del principio di solidarietà familiare, è possibile la valutazione reddituale dei membri della famiglia, conviventi col richiedente, che contribuiscono al mantenimento del richiedente stesso. In questo caso è necessario presentare anche lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
19.Posso integrare con il reddito del/la mio/a compagno/o convivente?
Nell'esame delle domande di cittadinanza, possono essere considerati utili ai fini istruttori i redditi del convivente di fatto solo nel caso in cui sia stato sottoscritto e allegato alla domanda di cittadinanza un contratto di convivenza.
20.Quali redditi sono da considerare? Solo quelli derivanti da lavoro dipendente/autonomo o anche il patrimonio immobiliare?
I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia, desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all'Agenzia delle entrate.
21.Chi è in possesso del titolo di soggiorno UE o CE di lungo periodo deve fornire, al momento della presentazione dell'istanza, documentazione attestante una conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER?
No, il titolo di soggiorno UE o CE risultano validi come certificazione linguistica.
22.Il certificato di qualifica professionale vale come certificazione linguistica?
No, a tal fine valgono il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado e il diploma di laurea.
23.Chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione e non ha adempiuto all'accordo può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana?
Si, sempre che il mancato adempimento non gli abbia causato il venir meno del titolo di soggiorno regolare.
24.La carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità possono essere accettati quali prove sostitutive di certificazione linguistica?
No, gli atti richiesti dalla norma sono il titolo di studio, la certificazione linguistica, l'accordo di integrazione e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
25.Lo straniero che ha sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4bis del D. Lgs. n.286/1998 e al D.P.R. 179/2011 e lo straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti all'estero possono presentare istanza di cittadinanza per matrimonio senza l'obbligo di presentazione della certificazione linguistica?
Sì.
26.Lo straniero residente all'estero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE può essere esentato dalla presentazione del certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana?
No .
27.A quale titolo di studio corrisponde il livello B1?
Ad ogni titolo di studio previsto dall'ordinamento, a partire dalla licenza elementare.
28.Può essere accettato un certificato di iscrizione ad un corso di studi universitario in ateneo italiano come attestazione di conoscenza della lingua italiana livello B1?
No, è necessario produrre un titolo di studio come previsto ex art. 9.1 l. 91/1992.
29.Un cittadino straniero in possesso di una laurea conseguita in Italia deve produrre il certificato B1?
No, è sufficiente che all'istanza alleghi copia/copia conforme del diploma di laurea.
30.Il titolo di studio conseguito all'estero dal quale risulti il livello B1 di conoscenza della lingua italiana è sufficiente a soddisfare il requisito ex art. 9.1 l. 91/1992?
Sì, purché il titolo sia rilasciato da un istituto riconosciuto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
31.È necessario possedere una certificazione di italiano di livello B1 del QCER anche per coloro che chiedono la cittadinanza per matrimonio?
Sì
CONTRIBUTO DEL VERSAMENTO
32.Per le domande acquisite in SICITT dal 4 dicembre 2018, per le quali siano stati avviati i procedimenti ex art. 10 bis L. 241/90 per la mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana ex art. 9.1 l. 91/92, ed emesso decreto di inammissibilità, può essere chiesta la restituzione del versamento di 250,00 euro oppure può essere utilizzato tale versamento per la presentazione di una nuova istanza?
No, non sono consentiti la restituzione o il riutilizzo, in quanto il procedimento amministrativo è stato avviato e concluso.
33.Per le domande rifiutate dal sistema CIVES è possibile utilizzare il versamento di € 250,00 per la presentazione di una nuova domanda?
Sì.
34.Il bollettino da € 250,00 euro ha una scadenza o può essere riutilizzato anche dopo un consistente lasso di tempo ai fini della ripresentazione di una nuova istanza?
Non c'è un limite temporale di utilizzo del bollettino.
35.Per le domande rifiutate da ALI è possibile chiedere il rimborso del versamento di € 250,00?
Sì. La richiesta di rimborso dovrà pervenire tramite Prefettura o tramite Rappresentanza diplomatico consolare e dovrà essere indirizzata al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Ufficio VII - Economico finanziario dipartimentale.
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
36.Ho lo status di rifugiato. Come faccio se non ho la possibilità di procurarmi il certificato di nascita e penale dal mio Paese di origine?
È possibile presentare un atto notorio con autentica di firma senza marca da bollo, rilasciato dal Tribunale, sostitutivo del certificato di nascita e del certificato penale del paese di origine.
37.Sono titolare di protezione sussidiaria. Che tipo di domanda devo presentare?
In questo caso si presenta la domanda in base al modello B (ai sensi dell'art. 9, lett. F legge n.91/1992). È necessario un periodo di residenza legale di almeno 10 anni sul territorio italiano.
VARIE
38.Cos'è il giuramento e cosa comporta il mancato giuramento?
Nel caso in cui venga accolta la domanda, entro sei mesi dalla notifica del decreto, l'interessato sarà contattato dall'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza per effettuare il giuramento. La prestazione del giuramento è una tappa finale ma fondamentale, che perfeziona l'acquisizione della cittadinanza. Se l'interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto. Ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l'interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza.
39.Che differenza c'è tra preavviso di rigetto e decreto di rigetto?
L'art. 10 bis della legge n. 241/1990 impone all'Amministrazione di comunicare all'interessato in maniera tempestiva, prima di adottare un provvedimento negativo, i motivi per cui la sua domanda potrebbe non essere accolta (motivi ostativi) . Il preavviso di diniego è quindi una comunicazione che viene fatta all'interessato: ci sono dei problemi nell'istanza che, se non vengono risolti, comporteranno il rigetto della domanda stessa. Entro il termine di 30 giorni l'interessato ha la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni ed eventuale documentazione.Il decreto di rigetto è invece un provvedimento sfavorevole definitivo emanato dall'Amministrazione. Significa che l'istanza di cittadinanza ha avuto esito negativo ed è stata rigettata, poiché mancavano uno o più requisiti. Contro il decreto di rigetto si può procedere con un ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.
40.L'ordinamento italiano riconosce la doppia cittadinanza?
Sì, la Legge italiana consente la doppia cittadinanza. Significa che quando si diventa cittadini italiani non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Paese di origine. Tuttavia, alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente