- R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 del T.U.L.P.S.
- R.D. 06.05.1940,n.635, artt. 257 e 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.)
- D.P.R. 04.08.2008, n. 153.
- d.m. 01.12.2010, n.269
- d.m. 25.2.2015 n. 56
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone il rinnovo della licenza.
Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto, il titolare della licenza deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza, una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio.
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone automaticamente il rinnovo triennale della licenza.
Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza.
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato, almeno 60 giorni prima della scadenza.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla dichiarazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata
Documentazione richiesta
- Dichiarazione di prosecuzione dell'attività;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Certificazione liberatoria rilasciata dall'ente bilaterale o dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare, sulla integrale applicazione del C.C.N.L. e della contrattazione integrativa