Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno , l'autorizzazione a circolare armato.
Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:
- licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale ( rilascio e rinnovo )
- licenza di porto di pistola per guardia giurata armata
PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RILASCIO
Chi può fare la richiesta
Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.
La licenza deve essere rinnovata ogni anno.
La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00 contenente le motivazioni a sostegno della necessità di andare armato;
(vedi il modello 1 domanda completa di autocertificazione) - dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la posizione riguardo gli obblighi militari;
(vedi il modello 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione) - documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc);
In caso di parere favorevole al rilascio della licenza , il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva: - copia del foglio di congedo illimitato rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto ovvero, se il servizio militare non è stato svolto per aver esercitato il diritto all'obiezione di coscienza (art.15 Legge 8 luglio 1998 n. 230), presa d'atto della dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza da parte lell'Ufficio Nazionale per il servizio civile (Legge 2 agosto 2007 n.130);
- certificato di idoneità psico-fisica al porto d'arma per difesa personale, in bollo, rilasciato dalla A.S.L. , da Ufficiale Medico in servizio presso Forze Armate ovvero da Sanitario della Polizia di Stato e conforme al modello allegato al d.m. Sanità 28 aprile 1998;
- certificato di abilitazione al maneggio dell'arma corta, in data recente e in bollo, da richiedere presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale;
- due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio al quale l'interessato consegna la documentazione, ai sensi dell' art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 esibendo un documento di riconoscimento valido)
- una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza;
- versamento di € 1,27 sull' IBAN IT97H0760104000000000203703 intestato alla Tesoreria dello Stato di Bari, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " costo libretto per porto di pistola per difesa personale_ Prefettura- U.T.G. di B.A.T. ";
- versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Agenzia delle Entrate- Tasse e Concessioni Governative - avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura - U.T.G. di Barletta Andria Trani "
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente ed è esposto ad un grave ed attuale rischio a causa di particolari incarichi effettuati.
Riferimenti normativi:
- R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43
-
R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61
LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RINNOVO
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.
Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Cosa fare
La domanda , unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata, preferibilmente per il tramite del Commissariato di P.S. o del Comando Stazione Carabinieri del luogo di residenza, alla Prefettura- U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza 90 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00 contenente le motivazioni a sostegno della necessità di andare armato;
( vedi il modello 1 domanda completa di autocertificazione ) - dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la posizione riguardo gli obblighi militari;
( vedi il modello 2 dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ) - documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio:dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc);
- certificato di idoneità psico-fisica al porto d'arma per difesa personale, in bollo, rilasciato dalla A.S.L. , da Ufficiale Medico in servizio presso Forze Armate ovvero da Sanitario della Polizia di Stato e conforme al modello allegato al d.m. Sanità 28 aprile 1998;
- tagliando della licenza in scadenza e copia del libretto personale di riconoscimento ;
- versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Agenzia delle Entrate - Tasse e Concessioni Governative - avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura- U.T.G. di B.A.T ." ;
- una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata .
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 3) dovrà essere prodotta la seguente documentazione :
- certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente ed è esposto ad un grave ed attuale rischio a causa di particolari incarichi effettuati.
Per il rinnovo del libretto personale , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:
- domanda in bollo da € 16,00
(vedi il modello 3- rinnovo quinquennale libretto di porto armi) - versamento di € 1,27 sull' IBAN IT97H0760104000000000203703 Intestato alla Tesoreria dello Stato di Bari, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rinnovo libretto per porto di pistola per difesa personale Prefettura- U.T.G. di B.A.T. "
- due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio al quale l'interessato consegna la documentazione, ai sensi dell' art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, esibendo un documento di riconoscimento valido) ;
- originale del libretto personale in scadenza.
Riferimenti normativi:
- R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43;
- R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss