- Decorsi 60 giorni dalla contestazione e/o notifica del verbale senza che l’interessato abbia proposto ricorso o pagato la sanzione in misura ridotta, l’organo accertatore invia il verbale al Prefetto corredato dal rapporto e da eventuali ulteriori atti. L’ufficio ricevuti gli atti, constatata la regolarità della contestazione o notificazione nonché la fondatezza dell’accertamento, emette ordinanza ingiunzione di pagamento .
- Ove sia stato proposto ricorso, l’ufficio provvede all’istruttoria. A richiesta gli interessati, possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso sarà notificata la data fissata per l’audizione e redatto apposito verbale sulle osservazioni formulate . Sulla scorta di quanto esposto in sede di audizione ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi l’ufficio se ritiene fondato l’accertamento determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone eventualmente obbligate solidalmente, altrimenti se ritiene fondate le ragioni poste a base dell’impugnativa emette ordinanza di archiviazione.
L'Ufficio si occupa di violazioni in materie depenalizzate che non rientrano nel Codice della Strada, né nell'emissione di assegni bancari e postali. Gli organi accertatori trasmettono al Prefetto una relazione sulla violazione riscontrata (art. 17 legge 689/1981) ad esempio, violazioni sui diritti d'autore, contraffazione, propaganda elettorale, divieto di fumo, accoglienza di cittadini stranieri, norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, classificazione e commercializzazione di olio d'oliva e vino, fertilizzanti, gestione degli impianti di riscaldamento, maltrattamento di animali, reati depenalizzati dai decreti legislativi n. 480 del 13/7/1994 e n. 507 del 30/12/1999.
Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981 , su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , la Prefettura può disporre che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,49 .
In ogni momento il trasgressore può estinguere il debito residuo mediante un unico versamento.
Il beneficio della rateizzazione viene a cadere nell'ipotesi di mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata ; in tal caso l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione
Chi è destinatario di un verbale di contestazione può presentare ricorso su carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione in loco, direttamente al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione o tramite l'organo accertatore.
La Prefettura può decidere di accettare il ricorso o di emettere un'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Procede all'archiviazione in caso di pagamento dell'importo indicato nel verbale. In opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente per il luogo della violazione (art. 22 bis legge 689/1981).
Ove entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento ingiuntivo, gli interessati non paghino e non propongano ricorso ,l’ordinanza diviene titolo esecutivo. Si procederà, in tal caso, alla riscossione delle somme dovute a mezzo iscrizione a ruolo esattoriale.