Art. 202 bis del C.d.S.
Requisiti
Le sanzioni per le quali si chiede la rateizzazione devono essere accertate con uno stesso verbale di importo superiore a € 200,00.
Termine
L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Va presentata al Prefetto se la violazione e' stata accertata da funzionari dello stato, al Presidente della Giunta Regionale o dell'Amm.ne Provinciale o al Sindaco se la violazione e' stata accertata da funzionari di quegli enti.
Reddito
Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.628,16.
Se l'interesstao convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante e i limiti di reddito sono elevati di€ 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Interessi
Sulle somme si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del D.P.R.29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni, pari al 4,50 % annuo allo stato attuale.
Effetti
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del C.d.S. o al Giudice di pace ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150.
Per quanto non indicato si richiama il testo dell'articolo.
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