Art. 202 bis del C.d.S. 
  
Requisiti 
Le sanzioni per le quali si chiede la rateizzazione devono essere accertate con uno stesso verbale di importo superiore a € 200,00. 
  
Termine 
L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. 
Va presentata al Prefetto se la violazione e' stata accertata da funzionari dello stato, al Presidente della Giunta Regionale o dell'Amm.ne Provinciale o al Sindaco se la violazione e' stata accertata da funzionari di quegli enti. 
   
Reddito 
Può avvalersi della facoltà chi è  titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.628,16. 
Se l'interesstao convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante e i limiti di reddito sono elevati di€ 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 
   
Interessi 
Sulle somme si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del D.P.R.29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni, pari al 4,50 % annuo allo stato attuale. 
  
Effetti 
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del C.d.S. o al Giudice di pace ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150. 
  
Per quanto non indicato si richiama il testo dell'articolo.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Dirigente
Dott. Giorgio COLLU
Nome ufficio
Rateizzazione sanzioni pecuniarie Codice della Strada
Descrizione
Rateizzazione sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada
Addetto
Sig.ra Maria Vincenza Carnevale
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 17:56