Dal 07 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia - B.D.N.A. - regolamentata ai sensi del D.P.C.M. 193/2014.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita, esclusivamente , mediante la consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' art. 97 co. 1 del D.l gs. 159/2011, debitamente accreditati.
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 co. 2 del D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione personale o condanna con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis c.p.p.).
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (artt. 83 commi 1 e 2 e 97 del D. Lgs. 159/2011)
La documentazione antimafia (comunicazione ed informazione) deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, dalle società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, dai concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, nonché dai contraenti generali di cui all'art.176 del D.lgs.163/2006 e, più in generale, dai soggetti di cui all'art. 97 co. 1 del D. Lgs. 159/2011.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere acquisita prima di rilasciare o consentire:
- licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
- iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
ovvero prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, il cui valore sia:
- in materia di opere e lavori pubblici: superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.225.000,00 (iva esclusa);
- in materia di fornitura di beni e servizi: superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 209.000,00 (iva esclusa);
- per le procedure di appalto nei cosiddetti "settori speciali" (appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) in base alle seguenti soglie (rif.: Direttiva 2004/25/CE come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
- o opere e lavori pubblici : pari o superiore a € 5.225.000,00 ;
- o forniture e servizi : pari o superiore a € 418.000,00 .
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art.15 Direttiva 2004/25/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa .
La DOCUMENTAZIONE antimafia (comunicazione e informazione antimafia) NON è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui all'art. 83 co. 1 del D. Lgs. 159/2011;
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 € .
- Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, co. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA B.D.N.A. (art. 23 del D.P.C.M. 193/2014)
La comunicazione antimafia è conseguita mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97 co. 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
A tal fine, gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti dovranno preliminarmente acquisire dal soggetto interessato al rilascio della comunicazione antimafia:
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria recante le medesime indicazioni;
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 159/2011.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
- la dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino:
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
- i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.
- la copia delle visure camerali integrali o le dichiarazioni sostitutive d'iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
TERMINI DI RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 del D. Lgs. 159/2011)
- Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della B.D.N.A., quando non emerge, a carico dei soggetti censiti (imprese/persone fisiche), la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
- L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non è possibile, qualora dalla consultazione della B.D.N.A. emerge che il soggetto non è censito o in caso di sussistenza a carico del medesimo delle predette cause ostative.
Nelle ipotesi di cui al punto 2) il prefetto, territorialmente competente (art. 87 co. 2 D. Lgs. 159/2011), effettua le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia liberatoria o interdittiva, utilizzando il collegamento alla B.D.N.A., entro trenta giorni dalla data di consultazione.
Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.
- La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la B.D.N.A. non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali (art. 99-bis, co.1 D. Lgs. 159/2011).
VALIDITA'
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 co. 1 D. Lgs. 159/2011).
Una volta acquisita la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (art. 86 co. 5 D. Lgs. 159/2011).
AUTOCERTIFICAZIONE in luogo della comunicazione antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva, da presentarsi all'amministrazione richiedente, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora si tratti di:
- contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarate urgenti ;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992, n. 300 e ss.mm.