Ricorsi avverso i provvedimenti del Questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati dal Questore della provincia, quali:

  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

Cosa fare

Il ricorso, in bollo, deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da € 16,00
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso
Organizzazione ufficio

Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefli@pec.interno.it 

Riferimenti normativi

T.U.L.P.S.

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199   

Ultimo aggiornamento
Venerdì 22 Marzo 2024, ore 13:09