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Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_livorno@interno.it
Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dal Prefetto della provincia ove hanno sede.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituiti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
L'autorizzazione ha una validità di 5 anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla C.C.I.A.A., oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro la economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizioni dai pubblici uffici superiore a tre anni salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale:
g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito per un importo pari a centocinquanta milioni, aumentato di cinque milioni per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi;
g3) possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome della impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria, ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art.84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.;
g4) disponibilità di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati alla effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5.