Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

PERTANTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BDNA. NON SARÀ DATO ESITO/SEGUITO ALLE RICHIESTE NON PERVENUTE PER IL TRAMITE DELLA B.D.N.A.

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

(ex art. 90 ss D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218)

L'informazione antimafia (art. 84 , comma 3 del D. Lgs 159/2011) consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67   D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91 , comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

 

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA ( art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011).

L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006.

 

DOVE FARE LA RICHIESTA (art. 90 del D . Lgs. 159/2011).

L'Informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'art. 91, comma1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma1 , debitamente autorizzati.

 

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero , l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67 D. Lgs. 159/2011.

 

QUANDO FARE LA RICHIESTA

I soggetti di cui all' art. 83 , commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

1. in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.

In particolare:

- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;

- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;

- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009);

2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;

3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00.

4. per le procedure di appalto, degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):

OPERE E LAVORI PUBBLICI:    pari o superiore a  € 5.000.000,00;

FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 400.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

Per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all' articolo 67 ( art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).

L' informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l' importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell' ipotesi prevista dall' art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

a)     per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;

b)     per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all' art. 67 D. Lgs. 159/2011 ;

c)     per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d)     per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e)   per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

VALIDITA' DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell' acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 del D. Lgs. 159/2011). 

Variazioni degli organi societari : I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l' obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, che ai sensi del comma 3, vanno estese anche ai loro familiari conviventi. 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

I soggetti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (B.D.N.A.)

Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Marzo 2024, ore 16:19
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