Istruzioni per i richiedenti la cittadinanza italiana

Per poter ricevere gli avvisi di cortesia (tramite SMS e/o email) relativi alla notifica del decreto di cittadinanza, il richiedente deve indicare i propri recapiti all'interno della Piattaforma Notifiche Digitali, nell'apposita sezione "recapiti", accedendo tramite il seguente link  https://cittadini.notifichedigitali.it 

Per ricevere l'avviso di cortesia sull'app IO, il richiedente deve attivare il servizio "SEND - Notifiche digitali" presente all'interno dell'app nella sezione " Servizi - IO - L'app dei servizi pubblici"


Per richieste di informazioni non desumibili dal presente sito istituzionale (Come fare per) o dal sito del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza , si potrà inoltrare una mail all'indirizzo P.E.C. comunicazione.cittadinanza.prefba@pec.interno.it  

A decorrere dal 21/10/2020 i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:
06/46539955 - lunedì/mercoledì
3346909996 - mercoledì
3346909859 - venerdì

L'ufficio è raggiungibile telefonicamente ai seguenti numeri: 0805293080 - 0805293084 - 0805293082.

Addetti ufficio:   Montrone Grazia  - Milella Serafina - Conte Valeria

Con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana (art. 4, comma 5) è stato rimodulato e viene fissato in 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi . Si precisa che le nuove disposizioni saranno applicate esclusivamente alle domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (per quelle presentate antecedentemente alla predetta data restano invariati i termini di 48 mesi).

Si invitano, pertanto, gli utenti e i loro legali rappresentanti, al fine di ottimizzare il servizio, di non inviare solleciti o diffide a questo Ufficio e di non presentarsi a chiedere informazioni circa lo stato del procedimento prima della scadenza del suddetto termine.

Decorsi i suddetti termini, eventuali richieste di sollecito dovranno essere inviate via P.E.C. al Ministero dell'Interno, responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate al paragrafo successivo, e non a questo Ufficio .

Per verificare on line lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza il richiedente può accedere con le stesse credenziali ricevute all'atto della compilazione della domanda al portale https://portaleservizi.dlci.interno.it

e ricevere le informazioni inerenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata  permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)"

COMUNICAZIONE CON LA PREFETTURA

Le comunicazioni e richieste di informazioni, qualora non già reperite sul sito della Prefettura ovvero sul sito del Ministero dell'Interno, potranno essere inviate all'indirizzo di posta certificata (P.E.C.) seguente: comunicazione.cittadinanza.prefba@pec.interno.it  specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)

In caso di cambio di residenza o indirizzo mail, lo stesso deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio (via mail), fornendo l'indirizzo completo (allegare copia del documento di identità).

ISTANZA DI RIMBORSO DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATO

L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato, può richiederne il rimborso.

A tal fine dovrà:

  • scaricare il modulo di istanza di rimborso (vedi allegato);
  • stampare, compilare e sottoscrivere il modulo;
  • allegare al modulo (in duplice copia):
    • duplice copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    • originale e due copie del bollettino postale di versamento.

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Bari tramite Raccomandata con avviso di ricevimento.

COME DIVENTARE CITTADINI ITALIANI

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.

In base ai requisiti si possono individuare due tipologie di concessione:

  1. PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER  MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992). Chi può fare la richiesta :

  • Cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani e residenti legalmente in Italia da almeno  2 anni  dopo il matrimonio (1 anno  in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Coniugi di cittadini naturalizzati italiani  dopo 2 anni dal giuramento  (1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani che risiedono all'estero, dopo  tre anni  di matrimonio (un anno e mezzo in caso di figli nati o adottati dai coniugi).  In questo ultimo caso l'istanza va inoltrata all'autorità consolare italiana del luogo di residenza.

Si ricorda che, nel caso di matrimonio/unione civile celebrato all'estero, è necessario provvedere alla  trascrizione   dell'atto presso un comune italiano al momento della domanda, e fino al momento dell'adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana,  non  deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.  

ATTENZIONE  :

Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare le domanda anche per le  unioni civili  : ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra le persone dello stesso sesso.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER  RESIDENZA  LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992). Chi può fare la richiesta  :

  • Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da  10 anni
  • Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da  4 anni
  • Apolidi o rifugiati politici (riconosciuti ufficialmente) residenti da  5 anni
  • Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da  5 anni  (successivi al giuramento del genitore)
  • Cittadini stranieri maggiorenni che sono stati adottati da cittadini italiani, residenti da  5 anni  (successivi all'adozione)
  • Cittadini stranieri il cui padre o madre o nonni sono stati cittadini italiani per nascita, oppure nati in Italia, residenti da  3 anni
  • Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio, anche all'estero, per almeno  5 anni  alle dipendenze dello Stato Italiano. I titolari dello status di  protezione sussidiaria  o di  protezione umanitaria  NON usufruiscono delle agevolazioni  previste per il rifugiato politico in materia di acquisto della cittadinanza italiana.

Come da disposizioni impartire dal Ministero dell'Interno - DLCI con la Circolare 666 del 25.01.2019, la domanda di cittadinanza italiana ex art. 5 o ex art. 9 L. 91/92 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER. Sono esonerati dal possesso della predetta certificazione  ESCLUSIVAMENTE  i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI o, se titolare di semplice permesso di soggiorno, coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di Integrazione previsto dall'art. 4 bis del TUI.

Tale documento è necessario, all'atto di presentazione della domanda di cittadinanza, per tutte le pratiche inoltrate dal 04.12.2018 in poi (cfr art. 9.1 L. 91/92, introdotto dalla L. 132/2018 del 1° Dicembre 2018, conversione con emendamenti del D.L. 113/2018 del 04.10.2018).

Per attestare tale conoscenza può essere prodotto:

  • un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE;
  • certificazione rilasciata da i seguenti enti, riconosciuti dai citati Ministeri: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
  • certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
  • estremi della sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione   di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011;
  • copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo   in corso di validità.

Qualora il titolo di studio o la certificazione siano stati rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti potranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; in caso di istituto paritario ovvero di ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Dal 1 settembre 2020 , l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID. Si ricorda che, per accedere mediante SPID i richiedenti devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell'AgID (www.agid.gov.it). Qualora non si fosse ancora in possesso di un'identità SPID, selezionando il pulsante "Non hai SPID?", si verrà reindirizzati al portale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid, dove sarà possibile scegliere l'Identity Provider. Dopo aver ottenuto un'identità SPID il richiedente accede al portale selezionando "Entra con SPID" e visualizza i servizi disponibili cui poter accedere.

Dopo l'accesso al portale con SPID, per poter visualizzare una domanda già presentata, il richiedente deve selezionare una delle due funzionalità di seguito descritte:

  • "Associa Pratica inviata online" per recuperare l'istanza di richiesta della cittadinanza italiana inviata online;
  • "Primo accesso alla domanda cartacea" per recuperare la domanda presentata in forma cartacea.

Al termine dell'associazione nel Menù laterale sono rese disponibili le funzionalità di "Visualizza stato della Domanda" e "Comunicazioni".

Per la registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda di cittadinanza l'indirizzo è il seguente: https://portaleservizi.dlci.interno.it

Eseguita la registrazione, il modulo di domanda va compilato telematicamente, indicando negli appositi spazi gli estremi della marca da bollo e allegando in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita ed il certificato penale del paese d'origine e dei paesi terzi di residenza (completi di legalizzazioni e traduzioni legalizzate), la ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 250 e, alla sezione documento di riconoscimento, la carta di identità e il titolo di soggiorno. L'Ufficio non fornisce alcun tipo di  assistenza tecnica  riguardo la gestione delle pratiche inserite on-line. In caso di problemi di natura tecnica (per esempio impossibilità di accesso all'account, difficoltà di invio di documentazione, di inserimento dati, errori e problematiche varie  ) l'unico referente risulta l'  HELP-DESK  del Ministero dell'Interno (il link è indicato nel portale della cittadinanza). 

QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI:

  • Estratto dell'atto di nascita  completo di tutte le generalità, rilasciato in qualsiasi data, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  • Certificato penale  del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza di data non anteriore a  sei mesi, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  • Copia del documento di identità  (carta di identità);
  • Copia del titolo di soggiorno  (permesso o carta di soggiorno, attestazione comunale per i cittadini dell'Unione Europea);
  • Copia del Documento estero di identità ;
  • Ricevuta  di versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 previsto dalla legge n.94/2009, da versare, tramite la piattaforma Pago P.A. ovvero sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza-contributo di cui all'art.1, c. 12, l.94/2009". 
  • Marca da bollo  da € 16;

NB:

Per le donne che, a seguito di matrimonio, hanno acquisito il cognome del coniuge:

E' necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile sia quello da sposata. Altrimenti è necessario allegare il certificato di esatte generalità rilasciato dal Consolato del Paese d'origine oppure il certificato estero di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato.

I dati anagrafici riportati nella domanda dovranno essere conformi a quelli indicati nell'atto di nascita.    

I certificati esteri inoltre, devono essere correttamente  tradotti in lingua italiana  (a meno che per l'estratto di nascita non venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976)  :

I certificati esteri devono essere apostillati (se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) o legalizzati dall'Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato, che può essere individuata tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica

.

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • nello Stato di provenienza  secondo le norme locali: in questo caso anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti;
  • in Italia  , dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
  • in Italia  , mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Redditi (per le domande presentate ai sensi dell'art. 9 della L. 91/1992)

 È previsto il possesso, negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, di un reddito personale il cui ammontare non sia inferiore al tetto stabilito per l'esenzione della spesa sanitaria dall'art. 3 D.L.382/89, convertito in L. 8/1990, come confermati dall'art. 2 L. 549/1995, prodotto sul territorio nazionale) pari a:

  • € 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico
  • € 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico
  • € 516,00 ulteriori per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza

In caso di reddito insufficiente, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente (famiglia anagrafica), limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza ) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza ), i figli legittimi o legittimati, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali : sono dunque esclusi , fra l'altro, i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune) oppure dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia.

Documentazione per apolidi e rifugiati politici:

I soli apolidi e rifugiati politici, in alternativa ai certificati di nascita e penale potranno produrre:

-   atto notorio  formato in Tribunale  sostitutivo del certificato di nascita  , in cui si dichiarino le proprie generalità nonché quelle dei genitori, e  sostitutivo del certificato penale  in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;

- copia dell'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato politico (da allegare alla voce "documento generico");

- copia del documento di viaggio per stranieri apolidi e rifugiati politici.

Dichiarazione di discendenza da cittadino italiano:  

Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. È predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica (per residenza) o del Prefetto (per matrimonio) viene notificato all'interessato (tramite la piattaforma Notifiche Digitali SEND  https://cittadini.notifichedigitali.it  ), il quale entro 6 mesi deve prestare giuramento presso il Comune di residenza, pena la decadenza del beneficio.

La cittadinanza italiana ha validità dal giorno successivo al giuramento.

Riferimenti normativi:

  • Legge 15 luglio 2009, n. 94
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Febbraio 2024, ore 11:37
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