Istruzioni per i richiedenti la cittadinanza italiana

Dirigente: 

Responsabile del procedimento/Addetto:

Telefono: 0805293080 - 0805293084 - 0805293082 nelle giornate del lunedì, mercoledì e giovedì.

Indirizzo di posta elettronica PEC: comunicazione.cittadinanza.prefba@pec.interno.it

(specificare nell'oggetto della mail il codice pratica K10/ oppure K10/C)

not.prefba@pec.interno.it 

(qualora non in possesso del codice K10/)

 

COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO

Per richiedere informazioni sulla propria domanda di cittadinanza l’interessato potrà contattare il Contact Center Polo Orienta numero 0669000700, attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30 o alle mail poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it; comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it (indicando nell’oggetto della mail il codice pratica K10/)

 

 

 

 

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti. Il termine massimo di conclusione dei procedimenti di acquisto/concessione della cittadinanza italiana (art. 4, comma 5) è fissato in 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. 

In base ai requisiti, le tipologie di concessione possono essere:  

PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER  MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992).

Quando fare la richiesta :

  • Se sono decorsi almeno 2 anni  di residenza legale in Italia dopo il matrimonio con cittadino italiano (1 anno  in caso di figli nati o adottati dai coniugi)
  • Se sono decorsi almeno 2 anni di residenza legale dopo il giuramento del coniuge naturalizzato italiano (1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
  • Per i residenti all’estero, se sono decorsi tre anni  dal matrimonio (un anno e mezzo in caso di figli nati o adottati dai coniugi).  In questo ultimo caso va utilizzato il mod. AE e l’istanza verrà gestita dall'autorità consolare italiana competente per territorio.

Nel caso di matrimonio/unione civile celebrato all'estero, è necessario provvedere prima dell’invio della domanda  alla trascrizione  dell'atto di matrimonio presso il comune italiano di residenza. 

Fino alla data di adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana,  NON  deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare le domanda anche per le  unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra le persone dello stesso sesso.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER  RESIDENZA LEGALE IN ITALIA 

(art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992). 

SI PREMETTE che:

Il d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, specifica - all’art. 1, comma 2, lett. a) - che ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Pertanto, prima di inviare la domanda di concessione della cittadinanza italiana è necessario verificare che non siano presenti sul proprio certificato storico di residenza interruzioni dell’iscrizione anagrafica (in tal caso la domanda verrà rifiutata in ALI o dichiarata inammissibile).

Chi può fare la richiesta:

  1. Cittadino straniero il cui genitore o nonno/a sono stati cittadini italiani per nascita oppure il cittadino nato in Italia, residenti legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  2. Cittadini stranieri maggiorenni che sono stati adottati da cittadini italiani, residenti legalmente da almeno  5 anni  (successivi alla data di adozione) (art.9, c.1, lett.b);
  3. Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani, residenti legalmente da almeno  5 anni  (a partire dal giorno successivo alla data del giuramento prestato dal genitore) (art.9, c.1, lett.b);
  4. Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio, anche all'estero, per almeno  5 anni  alle dipendenze dello Stato Italiano (art.9, c.1, lett.c);
  5. Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da almeno  4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  6. Apolidi o rifugiati politici (riconosciuti ufficialmente), residenti legalmente da almeno 5 anni (artt.9-16, c.1, lett.e).I titolari dello status di  protezione sussidiaria NON usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato politico;
  7. Cittadini di Paesi NON appartenenti all'Unione Europea residenti legalmente da almeno  10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Come da disposizioni impartire dall’art. 9.1 della L. n. 91/1992, la domanda di acquisto/concessione della cittadinanza italiana deve essere corredata dal titolo di studio attestante la conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER. Sono esonerati dal possesso della predetta certificazione  ESCLUSIVAMENTE  i titolari di “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” ex art. 9 TUI o coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di Integrazione previsto dall'art. 4 bis del TUI.

Per attestare la conoscenza della lingua italiana, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:

  • titolo di studio almeno conclusivo del primo ciclo di istruzione, rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia, riconosciuto dal MIUR;
  • certificazione rilasciata dai seguenti enti certificatori: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
  • estremi della sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione   di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011;
  • copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.

Qualora il titolo di studio o la certificazione siano stati rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti potranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; in caso di istituto paritario ovvero di ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

La presentazione della domanda di acquisto o concessione della cittadinanza italiana è totalmente telematica attraverso il Portale Servizi detto anche Portale ALI del Ministero dell’Interno. L'accesso al portale di compilazione e invio delle istanze da parte dei richiedenti residenti in Italia, avviene con SPID o CIE all’indirizzo web  https://portaleservizi.dlci.interno.it

L'Ufficio Cittadinanza non fornisce alcun tipo di assistenza tecnica riguardo la gestione delle domande on-line. In caso di problemi di natura tecnica (per esempio impossibilità di accesso all'account, difficoltà di invio di documentazione, di inserimento dati, errori e problematiche varie) l'unico referente è il Servizio di Assistenza HELP-DESK del Ministero dell'Interno (il link è indicato nel portale stesso). 

QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI:

  • Estratto dell'atto di nascita rilasciato nel Paese di origine con apposita Apostille o legalizzazione (a seconda se lo Stato di provenienza abbia o meno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961), munito di traduzione anch’essa con Apostille o legalizzazione (non richiesto per i nati in Italia);
  • Certificato penale  del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza di data non anteriore a  sei mesi, debitamente Apostillato/legalizzato e munito di traduzione anch’essa Apostillata/legalizzata (non necessario se l’ingresso in Italia è avvenuto prima dei 14 anni);
  • Titolo di studio attestante la conoscenza della lingua italiana;
  • Copia del documento di identità italiano (carta di identità);
  • Copia del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno, attestazione comunale per i cittadini dell'Unione Europea).Prima di procedere alla compilazione della domanda per l’acquisizione della cittadinanza, assicurarsi che il proprio permesso di soggiorno lungo periodo o carta di soggiorno in formato cartaceo siano stati aggiornati secondo la Legge n. 238 del 2021.

    In caso contrario, è necessario richiederne l’aggiornamento. Saranno ammissibili le istanze a cui venga allegata la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno (inserito in un unico file insieme al permesso di soggiorno stesso).

  • Copia del Documento estero di identità;
  • Ricevuta di versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, da versare tramite la piattaforma PagoPA (direttamente dal Portale contestualmente alla compilazione della domanda) ovvero sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza-contributo di cui all'art.1, c. 12, l.94/2009" a nome del richiedente. 
  • Marca da bollo da € 16 i cui estremi dovranno essere indicati nell’istanza. Anche il pagamento della marca da bollo potrà essere effettuata tramite PagoPA contestualmente alla compilazione della domanda;

CITTADINI UCRAINI:

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.P.C.M. del 28 marzo 2022, i cittadini ucraini che presentano domanda di cittadinanza sono esonerati dal produrre l'atto di nascita e il certificato penale dello Stato di origine, fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

A tal fine i richiedenti la cittadinanza dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione che troveranno tra i modelli scaricabili in calce alla presente pagina ("dichiarazione per cittadini Ucraina"), che dovrà essere allegata nell'istanza online negli spazi previsti per il certificato di nascita e per il certificato penale.

APOLIDI E RIFUGIATI POLITICI:

I soli apolidi e rifugiati politici, in alternativa ai certificati di nascita e penale potranno produrre:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio formata in Tribunale in cui si dichiarino le proprie generalità complete di luogo di nascita nonché quelle dei genitori e in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;
  • copia dell'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato politico (da allegare alla voce "documento generico");
  • copia del documento di viaggio per stranieri apolidi e rifugiati politici.

NB: In caso di discordanze nelle anagrafiche riportate sui vari documenti è necessario allegare una dichiarazione consolare di esatte generalità rilasciata dal Consolato del Paese d'origine in Italia avente la prescritta legalizzazione prefettizia (verificare eventuali esoneri previsti per i Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7/06/1968 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=063) oppure, nel caso di cambio del cognome a seguito di matrimonio, un certificato estero di matrimonio, che attesti l’avvenuto acquisto del cognome del coniuge, debitamente Apostillato/legalizzato con  traduzione anch’essa Apostillata/legalizzata.

I dati anagrafici del richiedente dovranno essere conformi a quelli indicati nell'atto di nascita o nella dichiarazione consolare di esatte generalità.   

I certificati esteri riferiti a cittadini dell’Unione Europea possono essere privi di Apostille e traduzione se rilasciati in conformità alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 su modello plurilingue. 

Le traduzioni dei certificati rilasciati nel Paese di origine possono essere effettuate:

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • nello Stato di provenienza secondo le norme locali: in questo caso anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere Apostillate dalle autorità competenti;
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (salvo adesione alla Convenzione di Londra come sopra specificato) ;
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione e la produzione del relativo verbale di giuramento rilasciato dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti. 

Dopo l’inoltro, il richiedente riceve alla mail associata al suo SPID (o all’eventuale indirizzo PEC indicato in domanda) una comunicazione di avvio del procedimento con attribuzione del codice pratica K10/… o K10/C… oppure, nel caso di mancanza dei requisiti, di domanda incompleta e di documenti non conformi, una comunicazione di rifiuto motivata. 

Gli indirizzi PEC riferiti a Patronati o Avvocati saranno rimossi se non è presente apposita delega/mandato da parte del richiedente (con specifico riferimento, anche, alla notifica del provvedimento finale).

E’ possibile verificare on line lo stato di avanzamento del procedimento nonché tutte le eventuali comunicazioni accedendo al portale https://portaleservizi.dlci.interno.it con le credenziali SPID o CIE utilizzate all'atto della compilazione della domanda.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE RICHIESTA PER LE DOMANDE PER RESIDENZA (presentate ai sensi dell'art. 9 della L. 91/1992)

Il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso, nei tre anni antecedenti quello di invio della domanda e per tutta la durata del procedimento, di un reddito imponibile IRPEF prodotto sul territorio nazionale il cui ammontare non sia inferiore al tetto stabilito per l'esenzione della spesa sanitaria dall'art. 3 D.L.382/89, convertito in L. 8/1990, come confermati dall'art. 2 L. 549/1995, pari a:

€ 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico.

€ 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico.

€ 516,00 ulteriori per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza.

 Sono redditi computabili:

  • Redditi da rapporto di lavoro in Italia;
  • Pensione di vecchiaia e/o pensione di reversibilità (erogate dallo Stato italiano);
  • Pensione di invalidità di cui è titolare il richiedente;
  • Retribuzioni di qualsiasi natura, pensioni e indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede;
  • Retribuzioni corrisposte ai dipendenti di Organizzazioni Internazionali quali ONU, FAO, NATO, Unione Europea, OCSE, ecc.;
  • Rendite INAIL continuative di cui è titolare il richiedente;

    Redditi NON computabili:

  • Reddito o pensione di cittadinanza (o altre forme di sostegno al reddito);
  • Denaro depositato su conto corrente;
  • Indennità di disoccupazione (tipo NASPI)
  • Redditi prodotti dal coniuge che risiede all’estero;
  • Redditi dominicali e agrari che non concorrono alla base imponibile IRPEF.

In caso di reddito insufficiente, possono essere considerati anche i redditi da lavoro dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente (famiglia anagrafica), limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ossia (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Sono, dunque, ESCLUSI i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune), nonché del c.d. genitore sociale (ossia patrigno/matrigna);

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA:

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica (per residenza) o del Prefetto (per matrimonio) viene notificato all'interessato (tramite la piattaforma Notifiche Digitali SEND  https://cittadini.notifichedigitali.it).

Entro 6 mesi dalla data di notifica, il richiedente deve prestare giuramento presso il Comune di residenza, pena la decadenza del beneficio.

La cittadinanza italiana ha validità dal giorno successivo alla data del giuramento.

Per poter ricevere gli avvisi di cortesia (tramite SMS e/o email) relativi alla notifica del decreto di cittadinanza, il richiedente deve indicare i propri recapiti all'interno della Piattaforma Notifiche Digitali, nell'apposita sezione "recapiti", accedendo tramite il seguente link  https://cittadini.notifichedigitali.it 

Per ricevere l'avviso di cortesia sull' App IO (applicazione scaricabile su smartphone), il richiedente deve attivare il servizio "SEND - Notifiche digitali" presente all'interno dell'app nella sezione " Servizi - IO - L'app dei servizi pubblici"

ISTANZA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO

L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato (es. in caso di rifiuto in ALI della domanda o perché non più interessato a richiederla o in caso di errato versamento), può richiederne il rimborso.

Il rimborso NON spetta se il procedimento è stato avviato e definito con un provvedimento espresso (inammissibilità o reiezione).

A tal fine dovrà:

scaricare il modulo di istanza di rimborso (vedi allegato);

stampare, compilare e sottoscrivere il modulo;

apporre una marca da bollo da € 16,00.

 

Al modulo dovrà allegare (in duplice copia):

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

originale del bollettino postale di versamento o ricevuta del versamento su PagoPA.

 

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Bari tramite Raccomandata con avviso di ricevimento (Prefettura di Bari, piazza della Libertà 1 – 70122 BARI) o consegnata a mano.

 

Modulistica:

Modello richiesta di rimborso contributo vedasi All. 1

Dichiarazione cittadini ucraini vedasi All. 2

 

Riferimenti normativi:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 

Legge 15 luglio 2009, n. 94 

Allegati
File
File
Allegato Dimensione
All. 2 Dichiarazione cittadini ucraini 203.04 KB
Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Febbraio 2025, ore 16:06