INDICAZIONI OPERATIVE RECANTI LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE PREFETTIZIA RELATIVO ALL'IDONEITA' DELLE AREE
Le presenti disposizioni illustrano in dettaglio le modalità di presentazione alla Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti presso questa Prefettura delle istanze da parte dei Comuni intese alla verifica della idoneità dei luoghi individuati per lo svolgimento di manifestazioni pirotecniche.
L'art. 2 della ministeriale n. 559/ C.25055.XV.A.MASS.(1) dell'11 gennaio 2001, nel disporre che il rilascio delle licenze di cui all'art. 57 TULLPS può essere subordinato "alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza" dall'Autorità locale di P.S., evidenzia l'opportunità che, a tal fine, quest'ultima proceda all'individuazione di "aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali" e ne dia "comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.T.S.E. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.".
In ossequio alle disposizioni ministeriali richiamate, risulta pertanto imprescindibile che le Autorità locali di P.S. interessate procedano all'individuazione delle aree ove si svolgeranno in futuro le manifestazioni pirotecniche, qualora ritengano di chiedere all'organo collegiale prefettizio il prescritto parere di idoneità "in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico".
La relativa istanza dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione tecnica, all'uopo redatta dal competente Ufficio tecnico del Comune interessato, a cui sarà allegata, in osservanza alla citata ministeriale, una planimetria del sito destinato all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico evidenziante:
1. la posizione e l'entità dei fuochi;
2. le distanze di rispetto dall'area di sparo dei punti di posa dei fuochi stessi;
3. il luogo di sosta dei mezzi adibiti al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo;
4. le zone di delimitazione degli accessi pedonali e veicolari;
5. la dislocazione dei mezzi di prevenzione incendi e di soccorso;
6. le strade di accesso per i mezzi di soccorso;
7. le distanze da singole abitazioni o centri abitati limitrofi all'area interessata, che devono essere sufficientemente distanti o sgombere al momento dello sparo;
8. la presenza di vegetazione e/ o di materiali infiammabili;
9. la presenza di ditte e/ o attività legate al pericolo di scoppio e incendio;
10. la previsione di afflusso di pubblico.
La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata sia in formato cartaceo (all'indirizzo di posta elettronica certificata: sicurezza.prefco@pec.intemo.it) che su supporto digitale alla Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti con sede in questa Prefettura, al fine di consentire a quest'ultima di esaminare le singole richieste ed effettuare le ulteriori verifiche di competenza all'uopo ritenute necessarie, e quindi di adottare in merito il previsto parere tecnico definitivo.
Qualsiasi modifica dello stato dei luoghi o delle condizioni, intervenuta successivamente all'adozione del predetto parere, dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata a questo Ufficio per le conseguenti determinazioni.
La mancata presentazione dell'istanza di acquisizione del richiamato parere tecnico in ordine all'idoneità dell'area individuata per l'effettuazione di manifestazioni pirotecniche, unitamente ai descritti allegati, almeno trenta giorni prima dell'effettuazione della manifestazione pirotecnica, non consentirà alla commissione prefettizia di poter prendere in considerazione la richiesta ai fini dell'adozione del prescritto parere tecnico di competenza.