Il Prefetto, ogni anno, emette un decreto - in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale del Ministero dei Trasporti - con il quale viene approvato un calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli.

Il Prefetto su istanza degli interessati può autorizzare, in deroga alle disposizioni vigenti e per accertate necessità, la circolazione di tali automezzi nei giorni del divieto.

Chi può fare la richiesta

I casi nei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alla circolazione sono  espressamente previsti  dal decreto del Prefetto di approvazione del calendario annuale (ciascuna Prefettura deve inserire il proprio decreto)

Cosa fare

L'istanza deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza, almeno 10 giorni prima della data di inizio del trasporto per il quale si chiede l'autorizzazione alla circolazione.

L'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede legale la società che esegue il trasporto.

La domanda in bollo da € 16,00 deve contenere:

  • Generalità del richiedente
  • Targa e tipo di automezzo
  • Itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere)
  • Merci da trasportare (merci deperibili ecc.)
  • Motivo per la quale si chiede l'autorizzazione
  • Periodo (non superiore a 4 mesi estendibile a 6 mesi per le merci deperibili)

Al momento del ritiro dovrà essere prodotto un numero di marche da bollo da € 16,00 e di copie fotostatiche della istanza pari al numero degli automezzi per i quali è richiesta l'autorizzazione.

Per i veicoli provenienti dall'estero , la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di confine dove ha inizio il viaggio in territorio italiano.


Documentazione richiesta:
Vedere allegati


Riferimenti normativi:

  • Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 6)
  • Decreto annuale del Prefetto
Scorte tecniche ai veicoli eccezionali

Il Prefetto autorizza ad effettuare scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, tutti coloro che, appartenenti ad imprese o a privati, ne facciano istanza; l'autorizzazione ha validità 5 (cinque) anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata a domanda.

All'istanza dovrà essere apposta la prescritta "marca da bollo" da Euro 16,00 (sedici/00); saranno inoltre necessarie tante ulteriori marche da bollo da Euro 16,00 (sedici/00), quanti sono i veicoli per i quali verrà richiesta l'autorizzazione.

Per i requisiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione in parola, si rimanda alla lettura dell'art. 2 (requisiti per il rilascio dell'autorizzazione) e dell'art. 3 (requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto) del "disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" di cui al d.m. del 18 luglio 1997.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

  1. a) Indicare le persone (non meno di SEI se relativo all'art. 2 - comma 1 - lettera "g4)" del D.M 18.07.1997; non meno di DUE se relativo all'art. 3 - comma 2 - del d.m. 18.07.1997) che effettueranno le scorte, in rispetto all'art. 5 del disciplinare in parola, allegando copia dei rispettivi contratti di lavoro dei dipendenti (trasportatori), con validità non inferiore ad UN anno;
  2. b) Indicare le tipologie degli automezzi e le rispettive targhe (non meno di CINQUE veicoli se relativo all'art. 2 - comma 1 - lettera "g3)" del d.m. 18.07.1997; non meno di TRE se relativo all'art. 3 - comma 2 - del d.m. 18.07.1997), i quali saranno utilizzati in rispetto all'art. 7 del disciplinare in parola, allegando le fotocopie dei libretti di circolazione, dai quali dovrà risultare la regolarità delle prescritte revisioni periodiche;
  3. c) Allegare copia dell'iscrizione allaC.I.A.A. con il relativo NULLA-OSTA o, in alternativa, deposito e visura della Camera di Commercio (art. 2 - comma 1 - lettera "c)" del d.m. 18.07.1997);
  4. d) Allegare copie degli attestati di abilitazione rilasciati da Compartimento Polizia Stradale di Milano, per ciascun dipendente/trasportatore (art. 5 - commi 1, 2 e 3 del M. 18.07.1997);
  5. e) Dimostrazione della c.d. capacità finanziaria (art. 2 - comma 1 - lettera "g)" del d.m. 18.07.1997), il cui importo deve essere pari ad almeno euro468,53 + euro 2.582,28 per ogni automezzo (art. 2 - comma 1 - lettera "g1)" del d.m. 18.07.1997);
  6. f) Copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a QUATTRO milioni di euro (art. 2 - comma 1 - lettera "g2)" del d.m. 18.07.1997).
Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 14:56