Ufficio Ruoli Esattoriali
In generale, le amministrazioni pubbliche predispongono i ruoli per la riscossione coattiva in caso di mancato o errato pagamento delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni amministrative.
Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (ovvero quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale , con cui viene chiesto il pagamento dell'importo dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Nel caso di mancato pagamento delle sanzioni per violazioni amministrative del Codice della Strada commesse nel territorio provinciale di Agrigento, ed accertate da organi accertatori statali (in particolare: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza), l'ente creditore è la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, ed il Concessionario della riscossione è l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Istanza di discarico di cartella esattoriale:
Solo i soggetti ai quali sia stata già notificata una cartella esattoriale possono chiedere il discarico totale o parziale della medesima cartella, purché ne sussistano i presupposti, ad esempio qualora l'integrale pagamento dell'importo dovuto sia stato correttamente effettuato entro i termini di legge.
Documentazione richiesta:
- istanza di discarico della cartella esattoriale (vedi modulo)
- documentazione probatoria atta a verificare la fondatezza della richiesta di discarico (ad esempio, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto)
Per eventuali richieste di sospensione delle procedure di riscossione, nonché per eventuali richieste di pagamento rateale degli importi indicati sulla cartella esattoriale, l'interessato può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Riferimenti normativi principali:
- L'eventuale ricorso avverso la cartella esattoriale deve essere proposto (come indicato nella medesima cartella) all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai sensi degli artt. 22 e 22bis della legge n.689 del 24.11.81. Tale opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale. E' obbligatorio allegare all'opposizione la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica;
- D. L.vo 30.4.92, n. 285 (in particolare l'art.206);
- D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689.