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Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Novembre 2024, ore 16:14

In relazione al procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si comunica che sono state fornite nuove linee interpretative da recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione in relazione a tre fattispecie.

 

1° caso: riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per discendenza da avo italiano.

 

Si tratta del caso di cittadino straniero che rivendica il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base di una ininterrotta trasmissione della stessa per presunta discendenza da avo italiano (che abbia poi perduto la cittadinanza straniera a seguito di naturalizzazione come cittadino straniero, e così anche il figlio all’epoca minorenne).

 

L’istante dovrà produrre all’ufficiale di Stato civile prova dell’avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’avo che abbia perso la cittadinanza italiana da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore.

 

2° caso: acquisto della cittadinanza italiana a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale durante la maggiore età.

 

Si tratta del caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte di colui che sia riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano durante la maggiore età e abbia reso, nei termini di legge, l’elezione della cittadinanza italiana.

 

L’acquisto della cittadinanza si verifica iure sanguinis e a titolo originario, quindi retroagisce alla nascita.

Dovrà essere acquisito dall’ufficiale di Stato civile l’atto o la dichiarazione giudiziale di riconoscimento del rapporto di filiazione.

 

3° caso: possesso ininterrotto dello stato di figlio.

 

Si tratta di casi in cui il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis era stato rigettato dall’ufficiale di Stato civile per impossibilità degli istanti di produrre un atto di nascita dell’avo italiano, ossia dell’ascendente in linea retta dal quale discenderebbe la cittadinanza italiana.

Il riconoscimento postumo, effettuato nell’atto di matrimonio, è di per sé fondante il possesso continuo dello stato di figlio e idoneo a comprovare la paternità e la conseguente trasmissione della cittadinanza. Il possesso di stato può risultare infatti, ai sensi della normativa civilistica, da un serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela.

Tale accertamento non compete all’Autorità amministrativa, la quale dispone unicamente di poteri certificativi in ordine al possesso della cittadinanza iure sanguinis – da attestare tramite documenti che provino inequivocabilmente la titolarità senza interruzione tra generazioni –spettando alla magistratura ordinaria la ricognizione sostanziale dello status civitatis.

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