Riconoscimento della Protezione Internazionale
Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.
Da settembre 2009 sono on line le versioni tradotte in dieci lingue: amarico, curdo, farsi, francese, inglese, spagnolo, serbo, somalo, tigrino, e arabo della Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale e della Guida pratica per i titolari di protezione internazionale , pubblicazione coordinate dalla direzione dei Servizi civili per l'immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari
Presidente: Vice Prefetto dott. Nicola COVELLA
Orari di ricevimento:
- Richiedenti : per convocazione
- Avvocati e responsabili e/o operatori centri di accoglienza: martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,00
- Pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00
AVVISO: Quale misura di prevenzione relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 si informa che tutte le comunicazioni con la Commissione avverranno tramite e-mail e P.E.C.
Ubicazione dell'ufficio: Via Cairoli 80, Bari
Email dell'ufficio: rifugiati.bari@interno.it
Telefono: 0805370264
P.E.C.: rifugiati.bari@pec.interno.it
I RICHIEDENTI ASILO
Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono chiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
I RIFUGIATI
Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della " status di rifugiato " in seguito all'accoglimento della loro domanda.
PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
In applicazione alla normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l'apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.