Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà.
Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Dirigente: dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini
Addetto al procedimento:
Funzionario dott.ssa Sarah Ortiz
Orario di apertura al pubblico: su appuntamento
Telefono: 080/5293305 - 0805293225
Indirizzo di posta elettronica:
paolamariabianca.schettini@interno.it
Indirizzo P.E.C.:
Chi può fare la richiesta
La richiesta può essere presentata dalla persona offesa per il tramite del Prefetto della provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:
- esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
- essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;
- assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;
- non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.
Concessione mutuo: la concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del P.M., può essere concessa un'anticipazione non superiore al 50% dell'importo erogabile di mutuo. L'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:
- se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Cosa fare
La domanda deve essere presentata solo ed esclusivamente attraverso il portale accessibile dal sito https://antiracketusura.interno.gov.it al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto, nel termine di 24 mesi dalla data della denuncia oppure dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a fare ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per finalità usuraie.
Il portale delle domande permetterà al richiedente - avente diritto o suo delegato - di registrarsi on line, di preparare interattivamente la domanda con tutte le informazioni e i documenti necessari, inviandola telematicamente alla Prefettura competente e ricevendone una e-mail di conferma dal portale stesso. Il processo è quindi complessivamente guidato e aiuta il richiedente a produrre facilmente una domanda formalmente corretta e completa. Inoltre, una volta che la domanda sia stata inviata, il portale provvede a informare il richiedente sullo stato di avanzamento dell'istruttoria avviata.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione- fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
Le sospensioni e la proroga dei termini di cui all' art. 20 della legge n. 44/1999 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo conseguente all'attività estorsiva subita dall'istante. Il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente ed informa il competente Procuratore della Repubblica.
Allo scopo di garantire lo snellimento degli adempimenti, si ritiene opportuno suggerire agli interessati di allegare alla richiesta di sospensione dei termini ex art. 20 copia dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà, prodotta presso la competente Prefettura
Non saranno accettate istanze presentate in modalità diversa
Documentazione richiesta:
La domanda, firmata dalla vittima, deve contenere:
- la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
- l'indicazione della data di denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini;
- la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative previste dalla legge;
- l'indicazione dell'ammontare del danno subìto per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dal prestito usurario;
- l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;
- l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale con specificazione dei motivi d'urgenza da dimostrare con apposita documentazione.
NOTA
Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:
- se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Per ulteriori approfondimenti visita il sito del Ministero
Riferimenti normativi:
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996
- D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455
- Legge 27 gennaio 2012 n. 3
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60