Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.".

 

Revoca

Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida. La patente di guida può essere revocata per:

  1. Carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  2. Violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
  3. Sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

 

1. REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI  (art. 120 del C.d.S.)

 

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
  • persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 2009. 

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti. Trascorsi tre anni dalla cessazione delle misure di sicurezza personali o di prevenzione l'interessato potrà chiedere il conseguimento di una nuova patente di guida.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)  competente entro il termine di 60 giorni.

 

2. REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

 

Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa. Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 200611261CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli (art. 219, comma 3 bis C.d.S.). 

Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato (art. 219, comma 3 ter C.d.S.). 

Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.) 
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Revoca per violazione art.176 C.d.S. comma 1/a: invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.  

Revoca per violazione art. 142/9°-bis e 12° : superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h, quanto il titolare della patente incorra in tale violazione almeno due volte  in un periodo di due anni  

 

3. REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

 

Cosa fare

E' ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione contro l'ordinanza del Prefetto ai sensi dell'art. 205 C.d.S. limitatamente agli eventuali vizi di legittimità con esclusione di ogni impugnativa contro la sentenza del Giudice Penale.

 

Ritiro

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni:

  1. Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  2. Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

  

1. RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente. L'interessato ha tempo 48 ore per presentare all'Organo di Polizia, che ha provveduto al ritiro, il certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Decorso detto termine, la patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.

 

2. RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

Cosa fare

 La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

 

Riferimenti normativi:

Sospensione

Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida.

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  1. Sospensione definitiva  della patente per violazione amministrativa alle norme di comportamento (art. 218 C.d.S.)
  2. Sospensione provvisoria della patente in relazione alle ipotesi di reato previste dal codice della strada (art. 223 comma III C.d.S.)
  3. Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale (art. 223 comma I e II C.d.S.)
  4. Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S.)

 

1. SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art. 218 C.d.S.)

 La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida. 

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana entro 15 giorni dal ricevimento il provvedimento di sospensione della patente indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa e ne dispone la notifica. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S. 
Al termine del periodo di sospensione, la patente viene riconsegnata al titolare personalmente o ad altro soggetto formalmente delegato, per il tramite del Comando Polizia Locale o Stazione Carabinieri competente per residenza. 

Entro 30 giorni dalla notifica (60 se l'interessato risiede all'estero), avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

 Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni.

TIPOLOGIA INFRAZIONE DURATA MINIMA   DURATA MASSIMA  
• art. 6/1° e 12° - Inottemperanza al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose (stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o del Prefetto)  1 MESE  4 MESI
• art. 10/24° - Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale senza rispettare le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme  15 GIORNI  30 GIORNI
• art. 86 - Adibire, senza la prevista licenza (o con licenza sospesa o revocata), un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi. In caso di recidiva (nel periodo di tre anni), revoca della patente  4 MESI  12 MESI
• art. 117/5° - Circolare superando i limiti di guida e di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni o, comunque, di età inferiore a 20 anni  2 MESI  8 MESI
• art. 125/5° - Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta  1 MESE  6 MESI
• art. 142/9° - Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h  1 MESE  3 MESI
• art. 142/9° - bis - Superare di oltre  60 km/h  il limite massimo di velocità consentito  6 MESI  12 MESI
Per violazioni commesse alla guida di particolari categorie di veicoli le sanzioni sono raddoppiate.    
• art. 143/12° - circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate  1 MESE  3 MESI
• art. 148/9° (*) - divieto di sorpasso a destra  di tram o filobus fermi in mezzo alla carreggiate per salita/discesa viaggiatori quando manca salvagente  1 MESE  3 MESI
• art. 148/10° (*) - sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità  1 MESE  3 MESI
• art. 148/11° (*) - sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro, nonchè il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia  1 MESE  3 MESI
• art. 148/12° (*) - sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni  1 MESE  3 MESI
• art. 148/13° (*) - sorpasso in prossimità o corrispondenza di passaggi a livello senza barriere, sorpasso di veicolo arrestatosi o che rallenta in corrispondenza di attraversamento pedonale per consentire  a pedoni di attraversare la carreggiata  1 MESE  3 MESI
• art. 148/14° (*) - effettuare qualsiasi manovra di sorpasso alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate  2 MESI  6 MESI
 * Per violazioni commesse dal conducente in possesso della patente da meno di tre anni la sospensione va da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi    
• art. 168/8° - bis - effettuare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione  2 MESI  6 MESI
• art. 168/9° - effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell'Interno  2 MESI  6 MESI
• art. 176/1° lett. c) e d) - circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale   2 MESI  6 MESI
• art. 179/9° - circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione  15 GIORNI  3 MESI
• art. 186° - guida in stato di ebbrezza alcolica - tasso alcol. da 0,51 fino a 0,80 g/l  3 MESI  6 MESI
• art. 193/ comma 4 - bis - falsificare o contraffare  documenti assicurativi  1 ANNO  
• art. 213/4° - circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro  1 MESE  3 MESI
• art. 213/ comma 2 - ter - rifiutare di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo sottoposto a sequestro, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia  1 MESE  3 MESI
• art. 214/1° - rifiutare di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo sottoposto a fermo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia   1 MESE  3 MESI
• art. 217/6° - circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione  3 MESI  12 MESI

 

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio. 

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni

 

  TIPOLOGIA INFRAZIONE DURATA MINIMA   DURATA MASSIMA  
• art. 7/1° lett. b) e comma 13 bis - circolare  in violazione delle limitazioni alla circolazione disposte con ordinanza del sindaco per prevenzione inquinamento  15 GIORNI  30 GIORNI
• art. 142/9° - superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h  8 MESI  18 MESI
• art. 143/12° - circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate  2 MESI  6 MESI
• art. 145/10° - omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali e immettersi sulla strada principale da una secondaria  1 MESE  3 MESI
• art. 148/ commi 3 e 15 -    
- sorpassare, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, non osservando l'obbligo di portarsi sulla sinistra del veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, di superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e di riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio; 
- non osservare l'obbligo di effettuare il sorpasso sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare, se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie. Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza
 1 MESE  3 MESI
• art. 148/15° - violare il divieto di sorpassare a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito  1 MESE  3 MESI
• art. 146/3° - bis - in relazione al comma 3 del medesimo articolo proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa  1 MESE  3 MESI
• art. 147/6° - non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello  1 MESE  3 MESI
• art. 148/3° - effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo  1 MESE  3 MESI
• art. 149/5° - mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80/7 del C.d.S.  1 MESE  3 MESI
• art. 150 - mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna  1 MESE  3 MESI
• art. 172/10° - mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta  15 GIORNI  2 MESI
• art. 173/3° - bis - divieto di far uso durante la guida del cellulare  1 MESE  3 MESI
• art. 189/ commi 1 e 5 -  non osservare  l'obbligo di fermarsi in caso d'incidente con danno alle sole cose, per l'utente della strada, il cui comportamento sia stato causa dell'incidente stesso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80 , comma 7  15 GIORNI  2 MESI

 

2. SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI REATO PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ( art. 223 comma III C.d.S.) 

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione  in via provvisoria  della patente, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa e ne dispone la notifica. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, fino al massimo di due anni. 
Il Tribunale competente in merito al reato stabilisce successivamente il periodo definitivo.

Nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti e dei rifiuti a sottoporsi ai relativi accertamenti, il Prefetto ordina all'interessato di sottoporsi, entro 60 giorni dalla notifica, a revisione medica presso la Commissione Medica Locale per le patenti di guida competente per residenza, che a Treviso si trova presso "la Madonnina" in Via Castellana, località Stiore. 
Per prenotare la visita, si consiglia di telefonare il prima possibile, anche con il solo verbale, al numero telefonico 0422-322693 dalle ore 8:20 alle ore 15:50 dal lunedì al venerdì.

Se il valore alcolemico riscontrato è superiore in entrambe le prove a 0,80 g/l, e nel caso di sostanze stupefacenti, la patente rimane sospesa, oltre al periodo fissato dal prefetto, a tempo indeterminato, fino a che il trasgressore non presenta all'Ufficio Patenti il certificato della Commissione medica che lo dichiara idoneo alla guida. L'ufficio Patenti provvede in questo caso alla restituzione della patente.

Se il certificato di idoneità è a termine, occorre presentarsi presso gli uffici del Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione Civile, a Treviso in via  Castellana)  per la variazione della validità del documento di guida. Se il periodo di idoneità è breve (6 mesi) si consiglia di prendere per tempo un nuovo appuntamento per  la visita di revisione.

Avverso l'ordinanza di sospensione della patente è possibile proporre opposizione al giudice di pace   competente in base al luogo di commessa violazione entro 30 g. dalla notifica (60 gg. per i residenti all'estero).

La patente di guida è revocata dal prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione a chiunque, durante il periodo di sospensione della validità del documento (o dopo il ritiro nel caso sia avvenuto per guida in stato di ebbrezza), circoli abusivamente .

Avverso il provvedimento di revoca della patente è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o, alternativamente al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica . L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui  è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. 
Quando la revoca della patente di guida consegue alle violazioni di cui agli artt. 186, 186 -bis e 187 (rispettivamente guida sotto l'influenza dell'alcool, guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 

 
Si allega l'elenco esemplificativo delle violazioni

TIPOLOGIA INFRAZIONE DURATA MINIMA  DURATA MASSIMA 
• art. 9 bis/5° - partecipare con veicoli a motore a competizioni non autorizzate  1 ANNO  3 ANNI
• art. 9 ter/3° (in relazione all' art. 141/9°) - gareggiare in velocità con veicoli a motore- sospensione patente da 1 a 3 anni  1 ANNO  3 ANNI
• art. 186/2° lett b) - tasso alcolico da 0,81 fino a 1,50 g/l - sospensione patente di guida da 6 mesi a 1 anno  6 MESI  1 ANNO
• art. 186/2° lett c) - tasso alcolico superiore a 1,50 g/l - sospensione patente di guida da 1 a 2 anni  1 ANNO  2 ANNI
• art. 186  bis - guida sotto l'influenza dell'alcool per i conducenti di età inferiore ad anni ventuno, per i neo - patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose: rifiuto di sottoporsi all'accertamento  6 MESI  1 ANNO
• art. 186/7° - guida sotto l'influenza dell'alcool rifiuto di sottoporsi agli accertamenti  6 MESI  2 ANNI
• art. 187/1° - guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope  1 ANNO  2 ANNI
• art. 187/8° - guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope : rifiuto di sottoporsi agli accertamenti  6 MESI  2 ANNI
• art. 189/6° - non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone ricollegabile comunque al proprio comportamento  1 ANNO  3 ANNI
• art. 189/7° - non ottemperare all'obbligo di prestare l'assistenza alle persone ferite in caso di incidente stradale ricollegabile comunque al proprio comportamento  18 MESI  5 ANNI

 

 

 3. SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art. 222 e art. 223 comma I e II C.d.S)

 La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone.

In tal caso, il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'agente o organo accertatore, in presenza di fondati elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni.

Con circolare n. M/2413-9 el 30 maggio 2001, il Ministero dell’Interno, Direzione Generale per l’Amministrazione e per gli Affari del Personale, ha tuttavia chiarito che l’adozione del provvedimento di sospensione, nella fattispecie in esame, “non può avvenire quando ormai è evidente che la parte offesa non ha proposto querela per il reato di lesioni personali di cui all’art. 222 C.d.S.”   Si determinerebbe, invero, una situazione di palese irrazionalità qualora venisse adottato un provvedimento di sospensione da parte del prefetto (provvedimento avente natura dichiaratamente provvisoria) pur essendo l’azione penale improcedibile per la mancata proposizione della querela.

  

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma IV) è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente in base al luogo di commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica se l'interessato risiede in Italia o 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

 

NOTA BENE

L’interessato che sia incorso nel provvedimento di sospensione della patente da parte della prefettura può, inoltre, ottenere la restituzione della patente qualora (alternativamente) dimostri:

  • che l’azione penale è improcedibile essendo trascorsi i termini concessi alla parte offesa (art. Art. 124 Codice Penale e art. 336 e s.s. c.p.p.) per presentare querela senza che questa vi abbia provveduto. In tal caso andrà prodotta all’Ufficio una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la predetta circostanza (vedasi modulistica in basso);
  • Che la parte offesa ha rinunciato a presentare querela. In tal caso andrà prodotta alla prefettura, in originale, la dichiarazione di rinuncia a presentare querela (o atto di remissione dell’eventuale querela presentata), sottoscritta dalla parte offesa. A detta dichiarazione dovrà, inoltre, essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, della parte offesa medesima.

 

 4. SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

 

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

  

Riferimenti normativi:

Sospensione della patente: modalità permesso di guida orario

CODICE DELLA STRADA,  art. 218 
Sanzione accessoria della sospensione della patente 
Permesso di guida in fasce orarie prestabilite 

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche 
(Nuovo codice della strada)

 

Con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 in vigore dal 13 agosto 2010 vengono introdotte nuove norme al Codice della Strada. L'articolo 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente prevede:

 

Sospensione patente di guida

 Comma 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

 

Modalità e tempi di presentazione domanda permesso guida entro fasce orarie

Comma 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione . Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente , può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno , adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

Il Prefetto , nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione , indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. 
L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro . Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

 

Ricorso al Giudice di Pace

Comma 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione ai sensi dell'articolo 205.

 

Revoca della patente-fermo amministrativo-confisca del veicolo

 Comma 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842,00 a € 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi . In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

NOTA BENE: Il permesso di guida a fasce orarie è concedibile unicamente nel caso in cui la sospensione della patente si configuri quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Polizia Stradale

Patenti di servizio

Requisiti per ottenere la patente di servizio

Per ottenere la patente di servizio di cui all'articolo 139 del Codice della Strada, è necessario che l'interessato contemporaneamente:

a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale ( art. 2, comma 2);

b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del Codice della Strada ( art. 2, comma 1);

c) sia in possesso di tutte le qualità previste dall' art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ( art. 3, comma 4);

d) abbia positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale ( art. 2, comma 3), ovvero svolga, all'entrata in vigore del regolamento, funzioni di polizia stradale e sia stato assegnato negli ultimi tre anni, in modo continuativo, all'espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida di veicoli, adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ( art. 10, comma 2).

 

Modalità d'esame e funzionamento della commissione esaminatrice

L'esame per il conseguimento della patente di servizio, consistente in una prova teorica e una pratica, può essere ordinato in sessioni secondo un calendario concordato dalla Prefettura con le amministrazioni interessate.

In ogni sessione possono sostenere l'esame appartenenti a più corpi o servizi di polizia locale.

L'esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale nominata dal Prefetto (art. 3, comma 3).

La composizione dell'organo esaminatore è flessibile: accanto ai quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al compatimento della polizia stradale della Polizia di Stato, un dipendente dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e un dipendente di un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della Provincia), per ciascuna sessione d'esame sarà nominato il componente appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.

 

Istruttoria

I comuni e le province interessati provvedono all'istruttoria necessaria al rilascio del titolo abilitativo ( art. 3, comma 2), conservando agli atti i relativi documenti, secondo le seguenti modalità.

Per ciascun dipendente interessato al rilascio, l'amministrazione di appartenenza è tenuta a conservare, debitamente compilato, il modulo di comunicazione dati per ottenere il rilascio della patente di servizio, unitamente alla copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell' art. 116 del Codice della Strada, nonché ai verbali delle prove di idoneità, se richiesti. Il documento abilitativo, unitamente alla comunicazione riepilogativa, deve essere trasmesso alla Prefettura ed il Prefetto ha facoltà di chiedere in qualunque momento i documenti conservati.

 

Stampa e rilascio del documento

La stampa della patente di servizio è curata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Gli oneri, relativi alla stampa, al trasporto e scorta armata dei documenti, sono a carico delle amministrazioni presso le quali svolgono servizio gli aventi diritto (le modalità di pagamento sono le seguenti: versamento su ccp 1313   intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato di Treviso", causale "Cap. 2368 X- Ministero Econ. e Finanze - costo patente di servizio")

 Presso ogni Prefettura è istituito un registro delle patente di servizio contenente le seguenti informazioni:

  • numero progressivo di rilascio
  • tipo di patente di servizio
  • data del rilascio
  • dati anagrafici del titolare
  • estremi patente rilasciata ai sensi dell' art. 116 del C.d.S. ( categoria, data rilascio, scadenza validità)
  • ente presso cui presta servizio
  • variazioni (rinnovo, aggiornamento)
  • sospensioni e revoca

Al rinnovo e all'aggiornamento della patente di servizio provvedono le amministrazioni di appartenenza dei titolari, informandone il Prefetto per la conseguente annotazione sul registro.

 

Sospensione e revoca

La patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del C.d.S.. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza ( art. 7, comma 1).

La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza,( art. 7, comma 2) ovvero di violazioni al Codice della Strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie ( art. 7, comma 3), commessi alla guida di veicoli di servizio.

In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del C.d.S. , né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis cds.

Le disposizioni contenute nel Regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del Codice della Strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione.

In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al Codice della Strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio.

 

Normativa

Ai sensi del Decreto 11 agosto 2004 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre 2004 ) il Prefetto è competente al rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 21 Febbraio 2024, ore 17:54
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