Art. 6/1 ° e 12° - In ottemperanza al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose (stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o del Prefetto)
- sospensione patente da 1 a 4 mesi;
Art. 9 bis/5° - Partecipare con veicoli a motore a competizioni non autorizzate
- sospensione patente da 1 a 3 anni;
Art. 9 ter/3° (in relazione all' art. 141/9°) - Gareggiare in velocità con veicoli a motore
- sospensione patente da 1 a 3 anni (in caso di incidente con lesioni gravi o gravissime o mortali è prevista la revoca della patente);
Art. 10/24° - Circolare alla guida di un veicolo eccezionale senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, comprese le ipotesi di cui agli artt. 104 e 114
- sospensione patente da 15 a 30 giorni;
Art. 117/5° - Circolare superando i limiti di guida e di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni o, comunque, di età inferiore a 20 anni
- sospensione patente da 2 a 8 mesi;
Art. 125/5° - Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta
- sospensione patente da 1 a 6 mesi;
Art. 142/9° - Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h
- sospensione patente:
- da 1 a 3 mesi - in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi;
Art. 142/9° -bis - veocità oltre i 60 km/h.
- sospensione patente da 6 a 12 mesi - in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi;
- da 3 a 6 mesi per i conducenti titolari di patente di guida da meno di tre anni - in caso di recidiva la patente viene revocata;.

Per violazioni commesse alla guida di particolari categorie di veicoli le sanzioni sono raddoppiate.

■Art. 143/12° - Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate
- sospensione patente da 1 a 3 mesi - in caso di recidiva da 2 a 6 mesi;
Art. 148/10° sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
Art. 148/11° sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro, nonchè il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
Art. 148/12° sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
Art. 148/14 ° effettuare qualsiasi manovra di sorpasso alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- sospensione patente da 2 a 6 mesi
Art. 168/8° bis - Effettuare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
- sospensione patente da 2 a 6 mesi;
Art. 168/9° - Effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell'Interno
- sospensione patente da 2 a 6 mesi;
Art. 176/1° lett. a - Invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale
- revoca patente;
Art. 176/1° lett. c e d - Circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale
- sospensione patente da 2 a 6 mesi;
Art. 179/9° - Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione
- sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi;
Art. 186 GUIDA IN STATO DI EBREZZA ALCOLILCA
- TASSO ALCOLICO da 0,51 fino a 0,80 g/l sospensione patente di guida da 3 a 6 mesi - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 DECURTAZIONE 10 PUNTI
Art. 213/4° - Circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro
- sospensione patente da 1 a 3 mesi;
Art. 217/6° - Circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione
- sospensione patente da 3 a 12 mesi.

La patente inoltre viene sospesa quando il conducente commetta, nell'arco di un biennio, due identiche infrazioni (sospensione da 1 a 3 mesi). Esse sono:

Art. 145/10 - omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali e immettersi sulla strada principale da una secondaria;
Art. 146/3 bis in relazione al comma 3 del medesimo articolo (proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa);
Art. 147/6 - non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
Art. 148/3 - effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di crare intralcio o pericolo;
Art. 149/5 - mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80/7 del C.d.S.;
Art. 150 - mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
Art. 172/8 - mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta;
Art. 173/3 bis - divieto di far uso durante la guida del cellulare;

Altre violazioni rivestono carattere penale e pertanto la sospensione della patente viene commiata in via provvisoria e cautelare nelle seguenti ipotesi (art. 223/1 del C.d.S.). Esse sono :

Art. 186/2 Lett. b e c

- TASSO ALCOLICO da 0,81 fino a 1,50 g/l sospensione patente di guida da 6 mesi a 1 anno - ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a 6 mesi - (non è ammessa oblazione) - DECURTAZIONE 10 PUNTI

- TASSO ALCOLICO superiore a 1,50 g/l sospensione patente di guida da 1 a 2 anni - ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da 3 mesi a 1 anno. DECURTAZIONE 10 PUNTI
 

Art. 186/7 RIFIUTO
- Nel caso in cui il conducente rifiuti l'accertamento dello stato di ebbrezza, si applicano le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico sup. a 1,50 (lett. c primo periodo). Sospensione patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, presso una Commissione Medica Provinciale, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. DECURTAZIONE 10 PUNTI.

Art. 187/1 GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
- Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da 3 mesi a 1 anno. Il Prefetto dispone la sospensione della patente da 1 a 2 anno subordinandone la restituzione alla presentazione del certificato medico di idoneità, rilasciato da una Commissione Medica Provinciale.

Art. 187/8 RIFIUTO relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187/8), il conducente è soggetto alle stesse sanzioni di cui all'art. 186/7 del C.d.S.. Con l'o rdinanza di sospensione, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, presso una Commissione Medica Provinciale, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. DECURTAZIONE 10 PUNTI della patente.

Art. 189/6° - Non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone ricollegabile comunque al proprio comportamento
- sospensione patente da 1 a 3 anni;

Art. 189/7° - Non ottemperare all'obbligo di prestare l'assistenza alle persone ferite in caso di incidente stradale ricollegabile comunque al proprio comportamento
- sospensione patente da 18 mesi a 5 anni.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 12 Gennaio 2024, ore 11:31