Il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strade statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto, di pattini e di animali), su richiesta degli organizzatori delle gare.
All'istanza di sospensione della circolazione, da presentare alla Prefettura-U.T.G. almeno 30 giorni prima della competizione sportiva, devono essere allegati:
1) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata dall'Ente territorialmente competente
2) Planimetria del percorso della gara sportiva e tabelle orarie
La domanda è esente da bollo se proposta da ONLUS, da federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (art. 27 bis della tabella - allegato B al D.P.R. 642/72 )