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DECRETO FLUSSI 2023-2024-2025
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2023
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero così suddivisi:
a) 136.000 unità per l'anno 2023
b) 151.000 unità per l'anno 2024
c) 165.000 unità per l'anno 2025
Entro le seguenti quote così ripartite:
a) Per l'anno 2023:
- 53.450 unità, di cui 43.270 per lavoro subordinato, 9.500 per assistenza familiare e socio-sanitaria, 680 per lavoro autonomo
b) per l'anno 2024 :
- 61.950 unità, di cui 51.750 per lavoro subordinato, 9.500 per assistenza familiare e socio-sanitaria, 700 per lavoro autonomo
- 89.050 per lavoro stagionale (settore agricolo e turistico alberghiero)
c) per l'anno 2025 :
- 71.450 unità, di cui 61.220 per lavoro subordinato, 9.500 per assistenza familiare e socio-sanitaria, 730 per lavoro autonomo
- 93.550 per lavoro stagionale (settore agricolo e turistico alberghiero)
Settori Occupazionali
- autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus . In questo caso il nulla osta può essere rilasciato solo per i cittadini di quei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina.
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;
- cantieristica navale;
- pesca;
- acconciatori;
- elettricisti;
- idraulici;
- assistenza familiare e socio-sanitaria.
Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) il datore di lavoro che vuole assumere un cittadino non comunitario tramite il Decreto Flussi deve prima verificare tramite il Centro per l'Impiego competente che non ci siano altri lavoratori sul territorio nazionale idonei a ricoprire la mansione richiesta . Questa verifica va fatta secondo le modalità contenute nel Modulo predisposto dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro ( ANPAL ) . Tra la documentazione da allegare alla domanda vi è anche l' asseverazione , ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti ed esperti contabili) o organizzazioni datoriali (escluse le Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare.
Elenco Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia
La richiesta di nulla osta potrà essere presentata per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, per i lavoratori provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, quali:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Modelli da utilizzare per la compilazione e l'invio delle domande:
C-Stag | Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale; |
B2020 | Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi; |
A-bis | Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria; |
B | Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela; |
VB |
Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato |
LS; | Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; |
LS1 | Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; |
LS2 |
Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ANNO 2024
Le istanze potranno essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche accedendo al link https://portaleservizi.dlci.interno.it/ AliSportello/ali/hom.htm , dalla sezione "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024". (Circolare congiunta n. 1695 del 29/02/2024)
Per accedere al Portale Servizi è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE .
In calce alla home page dell'applicativo o nell'area riservata sono disponibile il MANUALE e una nota tecnica che fornisce puntuali informazioni operative per la precompilazione e il click day.
PRECOMPILAZIONE
Dal 29 febbraio al 24 marzo 2024 dalle ore 8.00 alle 20.00 sabato e domenica compresi, ad eccezione dei giorni
17-20-24 marzo 2024 il servizio sarà attivo dalle ore 8.00 alle 18.00
Le istanze potranno essere trasmesse accedendo allo stesso indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/ AliSportello/ali/hom.htm dalla sezione "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024" a decorrere da:
CLICK DAY - per l'anno 2024 nei seguenti giorni a partire dalle ore 9:00 / accesso consentito dalle ore 8.35
18 marzo |
Lavoro subordinato non stagionale di cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) |
modello domanda B2020
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21 marzo |
Lavoratori subordinati non stagionali (ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6) |
modelli domanda A-BIS, B, VB, LS, LS1, LS2 |
25 marzo
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lavoratori stagionali (ingressi di cui all'art. 7) |
modello domanda C-STAG
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Si fa presente che, qualora l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata per i flussi 2023 non fosse stata accolta per mancanza di quote disponibili , è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione ( Centro per l'Impiego : a parità di mansione e profilo lavorativo, Asseverazione: in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro).
Tutte le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre . Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso " La pratica risulta al momento non in quota ".
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 5467 del 09/10/2023, ha comunicato che è stata realizzata la nuova gestione della funzione di rilascio del codice fiscale provvisorio per le istanze del Decreto Flussi, per consentire, dopo il rilascio del nulla osta, al lavoratore che ha fatto ingresso nel territorio nazionale lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione ( art. 22 comma 6 bis D. Lgs. n.286/98).
Il sistema provvederà automaticamente alla generazione del codice fiscale provvisorio per le istanze per cui è stato rilasciato il visto di ingresso.
L'avvenuta generazione del codice fiscale provvisorio è visualizzabile anche nello "Storico dati" delle singole domande. Il datore di lavoro, accedendo alla propria area riservata sul Portale Servizi ALI e ricercando la domanda di interesse, potrà visualizzare il relativo codice fiscale provvisorio da comunicare al lavoratore.
Permane, invece, la necessità per il datore di lavoro , a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti.