Area I - Dirigente: Dr. Gian Luca DA ROLD
Ufficio Antimafia
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Dal 07 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia - B.D.N.A. - regolamentata ai sensi del D.P.C.M. 193/2014.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita, esclusivamente , mediante la consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' art. 97 co. 1 del D.l gs. 159/2011, debitamente accreditati.
L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, co. 3 del D. Lgs. 159/2011)
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell'art. 84 del D. Lgs. 159/2011.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (artt. 83 commi 1 e 2 e 97 del D. Lgs. 159/2011)
La documentazione antimafia (comunicazione ed informazione) deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, dalle società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, dai concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, nonché dai contraenti generali di cui all'art.176 del D.lgs.163/2006 e, più in generale, dai soggetti di cui all'art. 97 co. 1 del D. Lgs. 159/2011.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
L'informazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00 , IVA esclusa, per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/24/CE e 2004/25/CE modificate con regolamenti UE 2015/2170 e 2015/2171);
- per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo superiore a € 150.000,00;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche di importo superiore a € 150.000,00 ;
- per le procedure di appalto nei cosiddetti "settori speciali" (appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) in base alle seguenti soglie (rif.: Direttiva 2004/25/CE come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
- opere e lavori pubblici : pari o superiore a € 5.225.000,00 ;
- forniture e servizi : pari o superiore a € 418.000,00 .
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art.15 Direttiva 2004/25/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
Inoltre, l'informazione antimafia va sempre richiesta qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 (scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di infiltrazioni di tipo mafioso o similare ex art. 143 del T.U.E.L.).
La DOCUMENTAZIONE antimafia (comunicazione e informazione antimafia) NON è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui all'art. 83 co. 1 del D. Lgs. 159/2011;
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 € .
- Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, co. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA B.D.N.A. (art. 23 del D.P.C.M. 193/2014)
L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della B.D.N.A. al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto (art. 91 co. 3 del D. Lgs. 15972011)
A tal fine, i soggetti di cui all'art. 97 co. 1 del D. Lgs. 159/201 (Enti Pubblici/Stazioni appaltanti) dovranno preliminarmente acquisire dal soggetto interessato al rilascio dell'informazione antimafia:
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria recante le medesime indicazioni;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 159/2011, nonchè quella riferita ai familiari conviventi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
- la dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino:
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
- i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.
- la copia delle visure camerali integrali o le dichiarazioni sostitutive d'iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
TERMINI DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 92 del D. Lgs. 159/2011)
- Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della B.D.N.A., quando non emerge, a carico dei soggetti censiti (imprese/persone fisiche), la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 del D. Lgs. 159/2011.
- L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non è possibile, qualora dalla consultazione della B.D.N.A. emerge che il soggetto non è censito o in caso di sussistenza a carico del medesimo delle predette cause ostative o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa.
Nelle ipotesi di cui al punto 2) il prefetto, territorialmente competente (art. 87 co. 2 D. Lgs. 159/2011), effettua le necessarie verifiche.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria, entro trenta giorni dalla data di consultazione, attestando il rilascio mediante il collegamento alla BDNA. Nel caso in cui le verifiche siano di particolare complessità, il prefetto ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione richiedente e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni.
Qualora le verifiche diano esito positivo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
- Nel caso in cui la B.D.N.A. non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali (art. 99-bis, co.1 D. Lgs. 159/2011), l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata della documentazione indicata al paragrafo precedente, al prefetto territorialmente competente, nella fattispecie all'Ufficio Antimafia della Prefettura di Belluno, all'indirizzo di posta elettronica certificata sicurezza.prefbl@pec.interno.it
VALIDITA '
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
Qualora siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione , hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 a 60.000,00 € (art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011).
Una volta acquisita l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).