La patente di guida può essere revocata per:

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

L' art. 120 del C.d.S. prevede che il Prefetto disponga la revoca del documento di guida nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/56 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 16 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza").

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 224 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

CONTATTI

Dirigente: Dott. Antonio RUSSO

Responsabile del procedimento: Dott. Carlo DE NEGRI

tel. 0437/952431

Addetto: Sig.ra Antonella CARLOT
               Sig.ra Sylvie OLIVIER
               Telefono: 0437/952499

Indirizzo di posta elettronica: depenalizzazione.pref_belluno@interno.it

Orari di ricevimento al pubblico:

Martedì 8:30 - 10:30

Giovedì 8:30 - 10:30

Nei medesimi giorni e orari, l'ufficio sarà raggiungibile telefonicamente al numero 0437 952499

Ultimo aggiornamento
Giovedì 18 Gennaio 2024, ore 12:02