Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico di idoneità alla guida rilasciato dall'Ufficio dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I cittadini di paesi non comunitari che risiedono in Italia da oltre 1 anno, non possono circolare in Italia con la patente dello stato estero. Devono ottenere, pertanto, un documento di guida italiano.
Cosa fare
La patente ritirata, in caso di convertibilità, non verrà restituita all'interessato ma inviata all'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri per la sua conversione in patente italiana.
Riferimenti normativi:
Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)