Autorizzazione per detenzione-utilizzo sostanze radioattive

Il Prefetto è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale.

L'autorizzazione è rilasciata, a norma dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 230/95, previa acquisizione da parte della Prefettura-U.T.G. dei pareri delle Amministrazioni e/o organismi tecnici di seguito riportati:

  • Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio Ispezioni del Lavoro;
  • Azienda U.L.S.S. - Commissione Provinciale per la Protezione della Popolazione dalle radiazioni ionizzanti;
  • Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

Chiunque intende detenere o utilizzare sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale rientranti nella categoria "B" (punto 2.2 Allegato IX del D. Lgs. 230/1995).

COSA FARE

La domanda di nulla osta, sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata, in accordo alle vigenti disposizioni sul bollo (marca da € 16,00), unitamente alla documentazione tecnica richiesta, alla Prefettura U.T.G. competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica (par. 4 Allegato IX del D. Lgs. 230/1995).

Copia dell'istanza e della documentazione tecnica devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle Amministrazioni e/o organismi tecnici sopra menzionati.

Qualora trattasi di autorizzazione che abbia  per oggetto sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 comma 1 bis del D. Lgs. 230/1995), il nullaosta è rilasciato dal Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria dell'ente o società richiedente (par. 7.3 Allegato IX del D. Lgs. 230/1995).

In caso di variazione del titolare della ditta o della sede dello stabilimento o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive (qualitative e quantitative delle attività), dovrà essere tempestivamente richiesta al Prefetto una nuova autorizzazione (par. 5.4 Allegato IX del D. Lgs. 230/1995).

In particolare, è fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, al Prefetto e alle Amministrazioni e/o organismi tecnici che rilasciano i pareri tecnici nel corso del procedimento amministrativo, una relazione tecnica contenente l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta e i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta (par. 5.3 lett. e) Allegato IX del D. Lgs. 230/1995).

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CESSAZIONE PRATICA (art. 24 D. Lgs. 230/1995)

In caso di cessazione di una pratica autorizzata con nulla osta prefettizio, il titolare del decreto deve darne tempestiva comunicazione, almeno 30 giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione, indicate nell'art. 22 del D. Lgs. 230/95.

 

 SORGENTI RADIOATTIVE SIGILLATE AD ALTA ATTIVITA' (D. Lgs. 52/2007)

L'impiego di una sorgente radioattiva sigillata ad alta attività è soggetto al nulla osta prefettizio di cui all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 230/1995 ( art. 24 D. Lgs. 52/2007).

L'istanza di rilascio del predetto nulla osta deve essere corredata della documentazione tecnica prevista dal par. 4.4 dell'Allegato IX del D. Lgs. 230/1995 e di quella indicata nell'art. 3 del D. Lgs. 52/2007. A quest'ultimo riguardo, in particolare, il richiedente deve documentare di essere in possesso di una delle misure, di cui alla lettera d) del citato articolo,  atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione.

TRASFERIMENTO DI SORGENTI RADIOATTIVE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (art. 4 co. 4 del D. Lgs. 52/2007)

Il trasferimento di sorgenti radioattive tra gli Stati membri dell'UE è soggetto alla dichiarazione preventiva di conformità alla normativa vigente (disposizioni comunitarie e obblighi nazionali) nello Stato membro di destinazione.

La dichiarazione è rilasciata, al detentore della sorgente, dal destinatario della medesima secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento Euratom n. 1493/1993.

In particolare, al riguardo, il Prefetto, nella sua qualità di autorità competente, nello Stato membro di destinazione, al rilascio del nulla osta per le sorgenti di cui agli artt. 29 comma 2 del D. Lgs. 230/1995 e 3 del D. Lgs. 5272007, attesta di aver preso conoscenza della dichiarazione di conformità predetta.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL TRASPORTO OCCASIONALE DI MATERIE RADIOATTIVE (art. 5 comma 2 L. 1860/1962)

Il trasposto occasionale di materie radioattive è sottoposto all'obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto territorialmente competente e al medico provinciale della province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denuncia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto medesimo.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e ss.mm.ii.
  • D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii.
  • D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52
  • L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (art. 123 bis ) - DGR 14 giugno 2002, n. 1536
  • Regolamento Euratom n. 1493/1993


 

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Area I - Dirigente: Dr. Gianluca DA ROLD

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Ultimo aggiornamento
Lunedì 22 Gennaio 2024, ore 11:10
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