Assegni

Ufficio competente: Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Dirigente: Dott.ssa Maria DE FEO

Indirizzo PEC: depenalizzazione.prefbn@pec.interno.it 

Orari di apertura al pubblico:

  • Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede, nel termine di 90 giorni, alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni depositate, in caso di rigetto, emette l'ordinanza- ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, unitamente ad una sanzione accessoria (nei casi previsti dalla norma); in caso di accoglimento, dispone l'archiviazione del procedimento.

Entrambe le sanzioni - pecuniaria e accessoria - vengono graduate in relazione alla gravità dell'illecito.

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento

 

Cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al   Giudice di Pace competente per territorio  (vedi il modello A   fac-simile di ricorso)

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente,  entro il perentorio termine di 60 giorni dalla data di traenza , effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese, fornendone prova all'Istituto trattario.

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto nel caso di deposito vincolato.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 14:34
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