Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti il quale ha lo scopo di assicurare un indennizzo da parte dello Stato a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di reato commessi con violenza alla persona.
Il Prefetto, verificata la fondatezza dei presupposti e delle condizioni per ottenere l'indennizzo, ed integrata la documentazione istruttoria ove necessario, esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti a cui spetta il riconoscimento del beneficio.
Dal 24 gennaio 2020 sono in vigore i nuovi valori di indennizzo previsti dallo Stato per le vittime di reati intenzionali violenti. Infatti, con le modifiche realizzate con il decreto del 22 novembre 2019 dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2020).
Lo Stato riconosce adeguamenti nel solco dell'attuazione delle politiche contro la violenza di genere e a tutela delle vittime recepite con la firma della convenzione di Istanbul (Consiglio d'Europa).
Di seguito i nuovi importi:
- euro 50 mila per il reato di omicidio;
- euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
- euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
- euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
- euro 25 mila per la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, codice penale).
Gli importi possono essere incrementati di un'ulteriore somma, fino ad un massimo di 10 mila euro, per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, è erogato un indennizzo, solo per spese mediche e assistenziali documentate, fino ad un massimo di 15 mila euro.
Chi può presentare l’istanza:
Possono presentare la domanda di indennizzo:
- il diretto interessato, vittima di uno dei reati di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 7 luglio 2016, n. 122;
- gli aventi diritto, in caso di morte della vittima, secondo l'ordine gerarchico previsto dall'art. 11, comma 2-bis, della Legge 7 luglio 2016, n. 122;
Inoltre, presupposto per ottenere il beneficio è che il richiedente non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 7 luglio 2016, n. 122.
Termine di presentazione dell’istanza: Termine di presentazione e termine di conclusione del procedimento:
La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni (termine così modificato dalla Legge n. 168/2023) dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato, o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Documenti da allegare:
La domanda presentata dall'interessato o dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):
- copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge, ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità, oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza (quest'ultima deroga è stata aggiunta dalla Legge n. 168/2023);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
Documentazione da allegare per istanza di richiesta di una provvisionale:
- copia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o del decreto penale di condanna, anche non esecutivo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della Legge 7 luglio 2016, n. 122;
- certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'art. 433 del codice civile.
La modulistica è scaricabile al seguente link di collegamento nel sito del Ministero dell’Interno):
- Istanza Accesso
Modalità di presentazione dell’istanza:
Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed all'informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda stessa da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
L'art. 17 della Legge 168/2023 ha introdotto, alla Legge 122 del 2016, il nuovo art. 13 bis che prevede la possibilità di presentazione di un'istanza per richiedere una provvisionale, ossia un'anticipazione sulla somma dell'indennizzo spettante.
La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'art. 11, comma 2, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
Presupposto per ottenere la provvisionale è che il richiedente non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 7 luglio 2016, n. 122.
L'istanza va presentata al Prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti per la deliberazione finale sull'istanza.
La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo spettante.
Il Comitato di solidarietà dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la restituzione di quanto erogato nei seguenti casi:
- se non viene presentata la domanda di indennizzo nei termini di legge o se questa viene respinta o dichiarata inammissibile;
- se, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non è prodotta un'autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.