L'Art.26-bis del Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n.113, inserito dalla legge di conversione del 1° dicembre 2018, n.132, ha previsto l'obbligo, in capo ai gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di predisporre un Piano di Emergenza Interna (PEI), nonché in capo ai Prefetti di predisporre, per i medesimi impianti, un Piano di Emergenza Esterna (PEE), d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi gestori. Il termine accordato ai Prefetti è di dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie.
Il medesimo articolo rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'Interno, per la definizione di linee guida per la predisposizione del PEE e per la relativa informazione alla popolazione.
Nelle more dell'adozione del citato decreto, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno e la Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno fornito le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori dei citati impianti devono trasmettere ai Prefetti e sui contenuti minimi del PEI, con la circolare congiunta del 13 febbraio 2019 che di seguito si allega.