Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida

La patente di guida può essere revocata per:


 

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.);
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi");
  • sentenza di condanna (art. 224 C.d.S).

 

Dirigente Reggente:
Dott.ssa Martina Iurescia

e-mail: martina.iurescia@interno.it

Telefono: 0871-3421

 

Responsabile del procedimento/Addetto:

Dott.ssa Carla Di Giovanni
Telefono: 0871-342507
e-mail: carla.digiovanni@interno.it


 

Sig.ra Palmina De Rosa
Telefono: 0871-342560
e-mail: palmina.derosa@interno.it


 


Ubicazione Ufficio: Corso Marrucino n. 17 piano I


 

Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 10 alle 12
martedì - mercoledì - giovedì

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REQUISITI MORALI PER OTTENERE IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 116 (art. 120 C.d.S.).


 

Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i seguenti soggetti:


 

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31.5.1965 n. 575;
  • persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi;
  • soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. .10.1990, n. 309.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 75. comma 1,lett. a) del D,P.R. 309/1990, il Prefetto provvede alla revoca dei titoli abilitativi alla guida sopraindicati, se le condizioni soggettive sopra elencate intervengono in data successiva al rilascio.


 

La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di 3 anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati sopraindicati.


 

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.


 

Il soggetto destinatario del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno 3 anni .


 

Per il conseguimento di un nuovo documento di guida  occorre richiedere al Prefetto il nulla osta .


 

Cosa fare


 

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti di diniego e di revoca, è ammesso  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 16,00 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti.


 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9-bis e 9-ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").


 

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.).

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.


 

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.


 

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3-bis  C.d.S.).


 

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art. 86 C.d.S.).

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.


 

Cosa fare


 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.


 

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.).


 

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.


 

Cosa fare


 

Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Ottobre 2023, ore 09:45