Dirigente Reggente:
Dott.ssa Martina Iurescia
Email: martina.iurescia@interno.it
Telefono: 0871-3421
Responsabile del procedimento:
Sig. Andrea Szanto
Telefono: 0871-342487
e-mail: andrea.szanto@interno.it
Ubicazione Ufficio: Corso Marrucino n. 17
Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 10 alle 12
martedì-mercoledì-giovedì
SEQUESTRO di Autoveicoli, Motocicli e Ciclomotori.
Il sequestro può avvenire:
per mancanza della copertura assicurativa
per mancanza di rilascio della carta/certificato di circolazione.
Il veicolo sequestrato deve essere affidato al conducente o al proprietario. Solo nel caso in cui quest'ultimo si rifiuti o non abbia i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al custode-acquirente , il quale acquisterà il veicolo ove l'effettivo proprietario non lo ritiri dal deposito entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro.
L'aver lasciato trascorrere invano il suddetto termine di dieci giorni è ritenuta condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo e ciò indipendentemente dall'esito dell'eventuale ricorso presentato.
DISSEQUESTRO
Si può presentare istanza di dissequestro, solo nel caso in cui il sequestro avviene per la mancata copertura assicurativa (art. 193 del C.d.S.) L'istanza va presentata in carta semplice, presso l'organo di polizia che ha accertato la violazione, esibendo:
- - la ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria indicata nel verbale (il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale);
- - il rinnovo della copertura assicurativa per almeno sei mesi;
- - il pagamento di eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
La sanzione amministrativa riportata sul verbale è ridotta ad un quarto quando l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento, presso l'organo accertatore, di una cauzione pari all'importo riportato sul verbale. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l'organo di polizia restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
CONFISCA
La confisca del mezzo è disposta dal Prefetto ed è un provvedimento amministrativo sempre successivo a quello del sequestro per:
- - mancanza di rilascio della carta di circolazione per le autovetture e motocicli;
- - mancanza di rilascio del certificato di circolazione per i ciclomotori;
- - mancanza della copertura assicurativa. In quest'ultimo caso la confisca viene disposta solo nel caso in cui non sia stato proposto ricorso, non sia avvenuto il rinnovo della stessa copertura assicurativa e il pagamento della sanzione pecuniaria, entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale. Il verbale viene iscritto a ruolo esattoriale per una somma pari al doppio di quella indicata sul verbale stesso (art. 203/3° comma del C.d.S.).
Inoltre è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato es.: guida senza patente o con patente revocata, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso. Detta confisca va irrogata dopo la sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria.
RICORSO
Il proprietario e/o il conducente del veicolo entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale può avvalersi della facoltà prevista per legge di proporre ricorso, avverso il verbale di contestazione della violazione al C.d.S.. Il ricorso può essere presentato o al Prefetto del luogo della commessa violazione (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) o al Giudice di Pace competente per territorio.
Il Prefetto decide in merito al ricorso presentato dall'interessato, dopo aver esaminato il verbale, gli atti e le contro-deduzioni dell'organo accertatore. Con il ricorso può essere chiesta l' audizione personale.
In caso di rigetto del ricorso , il Prefetto emette ordinanza motivata di pagamento.
In caso di accoglimento del ricorso , oltre all'archiviazione del verbale, il ricorrente avrà diritto alla restituzione della somma e degli interessi maturati ma non alla restituzione del veicolo, ove non abbia proceduto al ritiro dello stesso entro i 10 giorni previsti dall'art. 213 - 2- quater del vigente Codice della Strada (in tal caso la proprietà del veicolo viene ceduta al custode acquirente ).
Invece, avverso il provvedimento di confisca può essere proposto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo a proprie spese presso una depositeria autorizzata dalla Prefettura (ove possibile, quella più vicina al luogo di custodia).
FERMO AMMINISTRATIVO
Per fermo amministrativo del veicolo si intende la cessazione della circolazione con ricovero del veicolo stesso in apposito luogo di custodia. Il fermo può variare da uno a tre mesi.
Allo scadere di detto periodo, il veicolo viene restituito dall'organo di polizia al proprietario, previo pagamento di eventuali spese di trasporto e di custodia. La restituzione avviene indipendentemente dal pagamento della multa.
FERMO FISCALE
L'Avvocatura Generale dello Stato, con parere in data 6.12.2007, ha sostenuto che la circolazione del veicolo sottoposto a "fermo fiscale", ossia quello disposto dagli agenti della riscossione a tutela di crediti iscritti a ruolo (es. Equitalia Pragma), sia sanzionato con la sola sanzione pecuniaria di cui all'art. 214, comma 8, C.d.S. senza l'applicazione della sanzione accessoria della confisca prevista dalla medesima disposizione.
Il veicolo deve, quindi, essere lasciato nella disponibilità del legittimo detentore e il verbale di accertamento della violazione trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale, al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al pignoramento del veicolo medesimo.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689;
- D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)