Il 2 settembre 2006, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 ("Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18.8.2006, sono state abrogate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 aprile 2004, n. 106, le norme che imponevano la consegna alla Prefettura delle copie d'obbligo dei documenti pubblicati in provincia.

La nuova normativa prevede l'invio diretto a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero del tipografo, qualora manchi l'editore, di una copia tali pubblicazioni alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, con le modalità stabilite nel suddetto Regolamento.

La legge prevede altresì la consegna di ulteriori copie della pubblicazione, in numero non superiore a due, agli Archivi delle produzioni editoriali regionali, che tuttavia saranno individuate entro nove mesi da ciascuna Regione ed il cui elenco sarà reso noto con un decreto del Ministero per i Beni ed Attività Culturali.

Nelle more di tale individuazione, le copie destinate all'Archivio regionale dovranno continuare ad essere consegnate alla Prefettura.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 8 Aprile 2024, ore 11:00