Cosa è il N.O.T.

L'attività svolta dal Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza.

La legge del 26.6.1990, n. 162, approvata con D.P.R. 9 ottobre 1990, nr. 309, ora modificata dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,  definisce  con chiarezza l'illiceità dell'uso personale di sostanze stupefacenti.

Il  N.O.T.  ha i seguenti compiti:

1)  applicare le procedure   sanzionatorie e di recupero nei confronti degli assuntori di droghe segnalati al Prefetto dalle Forze dell'Ordine

2)  seguire le attività sociali e di prevenzione nel settore delle tossicodipendenze  in collaborazione con altri enti ed istituzioni.

Iter del procedimento amministrativo a carico dei detentori di sostanze stupefacenti per uso personale per episodi successivi alla data del 28.02.2006

Il soggetto che, dalle Forze di Polizia, viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nel caso di detenzione per uso personale ( non deve essere superato il limite  massimo di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata,definito con decreto del Ministero della Salute di CONCERTO CON IL Ministero di Giustizia,  datato 11.4.2006)  viene segnalato al Prefetto competente in base alla residenza del trasgressore.

Accertati i fatti illeciti, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni,con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate, al  Prefetto.

Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida; se si tratta di ciclomotori gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente, del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore  ed il fermo del ciclomotore hanno durata di 30 giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni. La patente di guida ed il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr, 285 e successive modificazioni.

La persona segnalata viene invitata presso il N.O.T. della Prefettura - U.T.G., per l'effettuazione di un colloquio . Il colloquio  serve per valutare le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, per formulare l'invito a seguire un programma  terapeutico e socio-riabilitativo.

Il procedimento amministrativo istruito nei confronti della persona segnalata è  vincolato alla tutela della riservatezza ed al segreto professionale; degli accertamenti e degli atti può essere fatto uso solamente ai fini delle misure e delle sanzioni previste (art. 75 comma 13).

Ai sensi della legge 24/11/1981, nr. 689, è possibile presentare al Prefetto, documenti e scritti difensivi.

Contro la convocazione disposta dal Prefetto per il colloquio e contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente entro 10 giorni dalla notifica.

Le sanzioni vengono direttamente applicate in caso di mancata presentazione al colloquio .

Le sanzioni  previste dall'art 75 così come modificato dalla legge n. 49 del 21.02.2006 applicate  per un periodo non inferiore a un mese e non superiore ad un anno  sono le seguenti:

a)  sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b)  sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c)  sospensione del passaporto e di ogni altro documenti equipollente o divieto di conseguirli;
d)  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo in caso di cittadino extracomunitario

Le stesse possono  essere revocate dal Prefetto solo se l'interessato conclude, con esito positivo il programma terapeutico.

Se per i fatti previsti dal comma 1 (illecita importazione, esportazione,acquisto  a qualsiasi titolo o detenzione di sostanze stupefacenti), nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione e limitatamente alla prima volta, il Prefetto può definire il procedimenti con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno (art. 75 comma 14 D.P.R. 309/90).


Riferimenti normativi

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75), come modificato dalla legge n. 49 del 21/02/2006 

Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dato non disponibile
Nome ufficio
NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE (N.O.T.)
Descrizione
IL SERVIZIO "IL MERCOLEDI' DEL CITTADINO" E' SOSPESO E LA RICEZIONE DEL PUBBLICO POTRA' AVVENIRE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONANDO AI NUMERI SOTTOINDICATI:
Responsabile del procedimento
Dott. ssa Diana SESSA
Addetto
Dott.ssa Maria Cristina MARELLI e Dott.ssa Stefania TOSETTI
Ubicazione dell'ufficio
PIANO TERRA
E-mail dell'ufficio
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