La Legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento originale ( non possono essere legalizzate le fotocopie e le firme elettroniche ), nonché dell'autenticità della firma stessa ma non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como provvede, per deleghe ministeriali, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como legalizza:
- atti e documenti formati in territorio italiano presso la provincia di Como affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera avente sede nella provincia di Milano ovvero competenti sulla circoscrizione territoriale del nord Italia ( art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000), per i soggetti residenti nei Comuni di Como e Provincia, sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
Cosa fare
L'interessato o altra persona munita di delega con fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante, può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in Prefettura presentandosi presso l'Ufficio relazioni Pubblico durante l'orario di apertura. ( vedere documenti allegati)
DOCUMENTI SCOLASTICI
Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data, rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche e private (sono esclusi i documenti rilasciati dalle Università), con sede nella provincia di Como, devono essere preventivamente autenticati dall' Ufficio Scolastico Territoriale di Como con sede in Via Borgo Vico 171 - Como, avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio che gli atti e documenti sono poi destinati alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo per il successivo utilizzo all'estero.
DOCUMENTI RILASCIATI DAI COMUNI
La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la dicitura «AI SENSI DELL' ART. 40, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, IL PRESENTE CERTIFICATO È RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO». Si raccomanda pertanto di precisare al funzionario comunale che l'atto deve essere utilizzato all'estero.
REGIME FISCALE (IMPOSTA DI BOLLO)
Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia sono soggetti a marca da bollo nella misura fissa di € 16,00
Gli atti rilasciati in marca da bollo verranno legalizzati previa apposizione di una ulteriore marca da bollo da € 16,00
Sono esenti da imposta di bollo atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione.
Sono esenti da imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Sono esenti da imposta di bollo gli atti formati in Italia rilasciati in esenzione di bollo.
Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa allegato B.
ATTI FORMATI ALL'ESTERO
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione ( art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano (successivo comma 3), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia .
DOCUMENTI DI COMPETENZA DELLA PROCURA
Le dichiarazioni rese presso un notaio a firma di soggetti privati, gli atti giudiziali e notarili e le traduzioni effettuate a cura di un traduttore giurato iscritto all'albo del Tribunale devono essere legalizzati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione.
DOCUMENTI DI COMPETENZA DALLE C.C.I.A.A.
Si comunica che dall'1 ottobre 2016, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvedono alla legalizzazione diretta dei propri atti.
Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di Como, valida solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja in data 5 ottobre 1961.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), specialmente l' art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
- Circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, con allegata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968
- Lunedì dalle 09:00 alle 13:00
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