L'elenco dei veicoli è pubblicato sulla pagina correlata
Situazione:
L'ipotesi più frequente riguarda il sequestro del veicolo (autovettura, camion, ciclomotore, ecc.) può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.)
Cosa Fare
Se il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo il proprietario dello stesso, o persona delegata, può ottenere la restituzione del mezzo presentando istanza di dissequestro direttamente all'organo verbalizzante.
L'istanza in carta libera dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria (il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale)
- certificato assicurativo del veicolo attestante la copertura per almeno 6 mesi
E' utile precisare che la sanzione pecuniaria di cui sopra è ridotta a un quarto quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione del veicolo e alle relative formalità relative alla radiazione.
In questo caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo minimo edittale (l'importo indicato sul verbale).
A demolizione avvenuta, che dovrà essere certificata a norma di legge ed esibita all'organo accertatore, all'interessato verrà restituita la cauzione decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa, verrà cioè restituito un importo pari a tre quarti della cauzione.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del C.d.S. ed il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213.
Sequestro ai fini della confisca
Per le violazioni degli artt. 93, comma 7 (circolazione con veicolo non immatricolato), 97 comma 5 e 7 (circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione) e 214, comma 8 (circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo esclusi i fermi fiscali ), il C.d.S. prescrive la sanzione accessoria del sequestro ai fini della confisca, pertanto, nelle predette fattispecie non è prevista alcuna possibilità di dissequestro del veicolo.
E' comunque possibile proporre ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Avverso il provvedimento prefettizio di confisca è ammesso ricorso davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro 30 gg. o 60 se da residente all'estero, dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81.
RATEIZZAZIONE
La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta con domanda in carta semplice.
Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 202-bis del C.d.S. l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale e che l'importo minimo per il quale si chiede la rateizzazione è di 200 euro.
Le richieste di rateizzazione riferite a verbali contestati dagli organi di polizia statale (Carabinieri, G.d.F. e Polizia Stradale ecc.) vanno presentate al Prefetto mentre nel caso di verbali redatti da polizie locali la richiesta andrà presentata al Sindaco competente.
La domanda (vedi modello A richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico)
La rateizzazione può essere richiesta anche per una ordinanza-ingiunzione del Prefetto. (vedi allegato B)
La legge 1° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018, ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, apportando rilevanti novità in materia di fermo, sequestro e custodia dei veicoli.
In caso di fermo o sequestro, il proprietario o il conducente devono sempre prendere in custodia il veicolo .
Nel caso in cui il proprietario o il conducente rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, il mezzo verrà depositato presso una depositeria autorizzata (il cosiddetto custode-acquirente).
L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura.
Dopo 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso , il veicolo non ritirato dall'avente diritto verrà immediatamente trasferito in proprietà al custode-acquirente , anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
Per consultare l'elenco dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo trasferiti in custodia presso la depositeria autorizzata vedere pagina correlata
Riferimenti normativi:
- Nuovo Codice della Strada (art. 203 e 206);
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, e relativo Regolamento di esenzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360;
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Venerdì dalle 09:00 alle 13:00