Orari di apertura al pubblico: dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì
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L'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dopo il 12.08.10 dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate dalla Polizia Locale o da altri organi non statali). Inoltre la rateazione può venir chiesta solo se l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale, od in un decreto ingiuntivo prefettizio, è superiore a 200 euro. Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato. L'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge. Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione. L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare allegando all'istanza idonea documentazione e/o Dichiarazione I.S.E.E., ottenibile gratuitamente presso un C.A.F., Centro di Assistenza Fiscale, oppure può presentarsi allo sportello con un documento di identità per sottoscrivere una dichiarazione sotto la propria responsabilità.