Dirigente dell'Area: Dott.ssa Claudia BERGIA

Orari di apertura al pubblico: dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì

Telefono: 0171443476 ricorsi al Prefetto e 0171443492 ricorsi al Giudice di Pace

Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_cuneo@interno.it

Indirizzo di Posta Elettronica certificata: depenalizzazione.prefcn@pec.interno.it

Quando viene commessa una violazione amministrativa di una norma del Codice della Strada , viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte di un organo accertatore, ad esempio la Polizia Locale, o la Polizia Stradale, o l'Arma dei Carabinieri, o altro.

La persona fisica o giuridica che ha ricevuto la contestazione o la notificazione di tale verbale, se ritiene che l'accertamento della violazione sia infondato o rileva l'esistenza, nel procedimento sanzionatorio, di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto oppure (in alternativa) al Giudice di Pace osservando le modalità ed i termini previsti dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada. Per il ricorso al Prefetto non occorre pagare alcuna cauzione.

Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile . E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.

Il Prefetto di Cuneo può esaminare unicamente i ricorsi relativi a violazioni commesse nel territorio della provincia di Cuneo. In caso di violazioni penali, ovvero reati, previsti dal Codice della Strada, ogni competenza è attribuita all'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che va firmato in originale e va presentato od inviato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.

E' possibile anche inviare il ricorso con raccomandata ( con avviso di ricevimento ) direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo, ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo 'ordinario' di 180 giorni. In alternativa, il ricorso può essere presentato anche utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l'inammissibilità del ricorso stesso:

  1. Sottoscrizione del ricorso con Firma digitale autenticata della persona legittimata;

OVVERO

  1. Allegando , in formato pdf, il testo del ricorso firmato.

Il ricorso va inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : : depenalizzazione.prefcn@pec.interno.it

Alternativamente, può essere presentato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Via Roma 3- CUNEO, ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada.

E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.

AUDIZIONI:  per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto , i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione.

Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma autografa dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare.

Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi, l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.

Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione nè alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.

Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se non è stato proposto alcun ricorso. Tuttavia, se sono passati oltre cinque anni dall'accertamento della violazione, il procedimento viene archiviato per prescrizione.

Il personale dell'Ufficio Territoriale del Governo non può fornire anticipazioni o formulare previsioni sull'esito dei ricorsi. In ogni caso, è utile consultare la parte del Codice della Strada concernente il caso specifico e la violazione che è stata contestata. Il testo aggiornato del Codice della Strada è consultabile sul sito della Polizia di Stato.

Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.

Se il Prefetto respinge un ricorso, l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto. Presso le segreterie degli Uffici Giudiziari possono essere richieste le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di Pace e/o ad altri organi giudiziari. Per conoscere le competenze territoriali dei Giudici di Pace si può consultare il sito del Ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 12 Agosto 2024, ore 13:32