- R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133, 134,136,137,138 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- R.D. 06.05.1940,n.635, artt. 257 e 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.)
- D.P.R. 04.08.2008, n. 153.
- d.m. 01.12.2010, n.269
- d.m. 25.02.2015, n.56
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze
La tabella delle operazioni che l'Istituto intende svolgere, con l'indicazione delle relative tariffe, deve essere comunicata al Prefetto.
Chi può fare la comunicazione
Il titolare o il legale rappresentante dell'Istituto
Cosa fare
La comunicazione delle tabelle e delle tariffe deve essere presentata o inviata al Prefetto, unitamente all'istanza diretta ad ottenere il rilascio della licenza per gestire l'Istituto di Vigilanza.
Documentazione richiesta
- comunicazione (modello 3)
- due copie della tabella delle operazioni con le relative tariffe, da indicare nella misura massima
- relazione che illustri gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle suddette tariffe
Riferimenti normativi
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 14:37
Allegati