TIPOLOGIA DI ILLECITI

1) ASSEGNO EMESSO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL TRATTARIO (art. 1 legge 386/1990)

Il presupposto della condotta consiste nel difetto di autorizzazione all'emissione di titoli. Ciò si sostanzia nelle seguenti fattispecie:

  1. l'autorizzazione a emettere assegni, dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente e l'istituto trattario, è stata successivamente revocata (ad es. a seguito di iscrizione  semestrale alla Centrale di Allarme Interbancaria, disposta dal trattario ai sensi dell'art. 9bis, comma1 della l. 386/90);
  2. l'autorizzazione è cessata a seguito di chiusura del conto corrente;
  3. l'autorizzazione non è mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione di chèque con il trattario.

2) ASSEGNO EMESSO SENZA PROVVISTA (art. 2 legge 386/1990)

Tale ipotesi si verifica allorquando, pur sussistendo un'autorizzazione della banca trattaria all'emissione di assegni, il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso nel momento in cui viene presentato all'incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario, in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune (c.d. assegno fuori piazza ), dalla data cartolare di emissione. La presentazione è, inoltre, da ritenere rituale e valida anche nel caso in cui essa avvenga presso una stanza di compensazione o col sistema della c.d. check truncation , procedura telematica con la quale gli assegni vengono trattenuti presso la banca negoziatrice mentre sono scambiati soltanto i messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per l'addebito sul conto del traente.

 

SANZIONI

Per gli illeciti precedentemente descritti, la legge 386/90 prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie. Per entrambi gli illeciti non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 16 della l. 689/81.

Sanzioni principali (artt. 1 e 2 della l. 386/90):

Per l'emissione di assegni senza autorizzazione (art.1 l. 386/90) è prevista una sanzione principale pecuniaria che va da un minimo edittale di € 1.032 ad un massimo edittale di € 12.394. Per l'emissione di assegni senza provvista (art.2 L. 386/90), la sanzione principale pecuniaria va da € 516 a € 6.197

Sanzioni accessorie (art. 5 della l. 386/90):

1) Divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni.

Tale sanzione accessoria scatta automaticamente nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione mentre, nell'ipotesi di emissione di assegni senza provvista, viene comminata solo quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582.

2) Sanzioni accessorie di natura interdittiva

Si tratta di sanzioni interdittive di diversa natura e specie che vengono comminate in casi di particolare gravità dell'illecito. La loro durata non può essere inferiore a due mesi, né superiore a due anni (art. 5 bis della l. 386/90).

Tali sanzioni sono:

l'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;

l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dette sanzioni accessorie vengono irrogate quando:

l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore ad € 51.645;

il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente ad € 10.329, accertate con provvedimento esecutivo.

Chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L. 386/90).

 

NATURA PERSONALE DELLA RESPONSABILITA'

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (c.d. assegni a vuoto) sono illeciti amministrativi che, come in precedenza illustrato, vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie. Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art.3 sancisce il principio della natura personale della responsabilità : autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un ente o una società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai propri legali rappresentanti o dipendenti è prevista soltanto in funzione di garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria irrogata al traente. La personalità della responsabilità comporta l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di pagare la sanzione in conseguenza della morte del reo e l'intrasmissibilità della medesima agli eredi (art.7 legge 689/1981)

 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO (ART. 8BIS L. 386/90)

Nei casi di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista , il Prefetto della provincia di pagamento dell'assegno, ossia della provincia di cui fa parte il comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo è stato tratto ,è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente ( atti questi ultimi, non necessari, quindi, ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio) , il Prefetto viene direttamente informato dal trattario.

Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la contestazione della violazione. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di 360 giorni.

Chi riceve un verbale di contestazione   di un illecito in materia di assegni, ha facoltà di presentare, entro 30 giorni, scritti difensivi corredati da idonea  documentazione. Ad esempio, qualora trattasi di assegni emessi in mancanza di provvista, può produrre documentazione comprovante il pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione ( c.d . pagamento tardivo ) - ossia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e comprendente l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale del 10% dell'importo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente - che va effettuato tassativamente nei modi e nei termini indicati più avanti. ( Vedi modelli - liberatoria Persona Fisica e liberatoria  Persona Giuridica). Non è ammessa audizione personale.

Dopo la notifica del verbale di contestazione , il Prefetto assume la determinazione finale che può consistere nell'emissione di un'ordinanza di archiviazione del procedimento ovvero nell'adozione di un'ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura, e vengono inflitte eventuali sanzioni accessorie. Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dell'illecito, in relazione all'importo dell'assegno o degli assegni emessi (art. 5 bis, comma 5, legge 386/1990).

Nei casi previsti dalla normativa, viene applicata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che, come già visto, non può avere una durata inferiore ai 2 anni né superiore ai 5 anni. L'ordinanza-ingiunzione deve essere adottata entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della notifica della contestazione .

Chi riceve un'ordinanza-ingiunzione deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta tramite bonifico all' IBAN IT 75K 01000 03245 311 0 14 2443 01 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RPS di Firenze.

Entro dieci giorni dal versamento dell'importo dovuto l'interessato dovrà inviare copia dell'avvenuto pagamento a questa Prefettura (anche via P.E.C. all'indirizzo protocollo.preffi@pec.interno.it   o via e-mail a depenalizzazioneter.pref_firenze@interno.it indicando nell'oggetto "PAGAMENTO SANZIONE" e il nome e cognome del trasgressore).

Se nell'ordinanza è indicato l'obbligato in solido, il pagamento va effettuato una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato e detto pagamento li libera entrambi.

Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

Successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non è ammessa l'esibizione della prova del pagamento tardivo.

Detta prova, infatti, deve tassativamente pervenire a questo Ufficio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione . Solo in casi eccezionali e a discrezione dell'Ufficio , è ammesso l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione su istanza di parte , previa esibizione della prova del pagamento tardivo accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano esplicitate le circostanze che hanno impedito la produzione della medesima prova nei termini prescritti dalla legge per la presentazione delle memorie difensive (art. 8 bis, comma 4, legge 386/90).

 

PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, l'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso ordinanza-ingiunzione una richiesta di rateizzazione mensile (da 3 a 30 rate) della sanzione pecuniaria ( vedi modello B - richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria ). Prova del pagamento delle rate dovrà essere trasmessa mensilmente a questo Ufficio. In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata , si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

 

RICORSO GIURISDIZIONALE

Qualora si intenda agire giudizialmente avverso la sanzione, il soggetto nei cui confronti è stata emessa ordinanza ingiunzione può proporre, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio da individuarsi, come nel caso del Prefetto, in quello del comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo fu tratto (art. 22 e 22 bis della legge 689/81).

L'interessato può stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace, non essendo necessaria l'assistenza di un avvocato.

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

L'interessato o la persona munita di delega scritta può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio in questo Ufficio negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità. Può altresì presentare istanza via P.E.C. all'indirizzo protocollo.preffi@pec.interno.it   

 

PAGAMENTO TARDIVO

Per i soli assegni senza provvista , l'art. 8 della l. 386/90 consente il pagamento dell'assegno emesso dopo la scadenza del termine di presentazione ( c.d. pagamento tardivo ), il quale può essere eseguito o nelle mani del portatore del titolo o nelle mani del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto (o ha reso la constatazione equivalente), o presso lo stabilimento della banca trattaria mediante un deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo. In tali casi, la sanzione amministrativa non si applica se:

  1. il traente effettua il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi, della penale ( che è irrinunciabile ) e delle eventuali spese entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo;
  2. e se, entro detto termine, egli fornisce al trattario oppure, in caso di protesto, al pubblico ufficiale che lo ha elevato, la prova dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del portatore del titolo con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante relativa attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto . Il pagamento nei termini e nei modi sopra evidenziati consente di evitare sia l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza del Prefetto sia la c.d . revoca di sistema, vale a dire l'iscrizione, da parte dell'Istituto trattario, del nominativo del trasgressore alla Centrale Allarme Interbancaria con relativa revoca per 6 mesi dell'autorizzazione a emettere assegni bancari o postali.

Al fine dell'emissione dell'ordinanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo, la quietanza (o l'attestazione di deposito) deve indicare distintamente: numero di conto corrente, numero ed importo dell'assegno, importo degli interessi, della penale, delle eventuali spese e la data del pagamento.

Questo Ufficio, inoltre, considererà valida prova di pagamento tardivo solo l'originale o la copia conforme all'originale della quietanza liberatoria ovvero dell'attestazione di deposito vincolato.

Riferimenti normativi
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:33