DINIEGO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE/REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI (art. 120 del Codice della Strada)

Le persone che siano incorse nelle situazioni ostative elencate dall'art.120/1 del Codice della Strada non sono ammesse al conseguimento della patente per carenza dei requisiti morali a meno che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione delle pendenze e abbiano ottenuto, in relazione alle stesse, il decreto di riabilitazione di cui all'art.178 c.p. o dell'art. 70 del D. Lgs. 06-09-2011 n. 159, a seconda della natura dell'ostativo.

Ai sensi dell'art.120/5 Codice della Strada e del d.m. 24.10.2011 la verifica dell'eventuale presenza degli ostativi di cui sopra viene effettuata dalla Prefettura in via esclusiva attraverso la consultazione del sistema informativo condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili solo pochi giorni prima della prova pratica per il conseguimento della patente.

Per l'ordinamento vigente attraverso tale modalità viene pertanto verificata l'effettività di quanto già autodichiarato dal candidato in relazione al " possesso dei requisiti morali per il conseguimento della patente" , all'atto della presentazione della domanda al preposto Ufficio della Motorizzazione Civile.
 

Al diniego consegue un provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impugnabile nei termini e nelle modalità dallo stesso indicate.

Secondo quanto disposto dall'art.120/2 del Codice della Strada qualora gli ostativi cui sopra si presentino in data successiva al conseguimento della patente la Prefettura del luogo di residenza può disporre la revoca del titolo di guida

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:28