Il Prefetto dispone la  sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto,di pattine e di animali), su richiesta dell'amministrazione provinciale che ha autorizzato lo svolgimento delle gare.

Gli organizzatori devono inviare per conoscenza anche al Prefetto l'istanza rivolta all'amministrazione provinciale compresa degli allegati.

Riferimenti normativi
  • Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 6 e 9)
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:48