L' INFORMAZIONE  ANTIMAFIA
  (art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA E QUANDO:

L' informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate di cui all'art. 84 comma 4.

L'informazione antimafia ha validità di dodici mesi dalla data del rilascio (art. 86 D.Lgs.159/2011)

L'informazione antimafia è richiesta al Prefetto, esclusivamente mediante la B.D.N.A. , prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 ovvero prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia:

  1. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
  2. superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  3. superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche;

L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

L'informazione antimafia, inoltre, è richiesta per la stipulazione o l'approvazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, rientranti tra le attività sensibili , con imprese inserite nell' Elenco dei richiedenti l'iscrizione in White List.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011. 

I soggetti che, prima di stipulare, approvare o autorizzare o di emanare gli atti e i provvedimenti su indicati, devono acquisire la documentazione antimafia sono (ai sensi dell'art. 83):

  1. le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
  2. gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
  3. i concessionari di lavori o servizi pubblici;
  4. i contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

COME FARE LA RICHIESTA (ART. 90):

La domanda deve essere formulata mediante la B.D.N.A.

Le richieste volte ad ottenere il rilascio dell' informazione antimafia devono essere formulate compilando anche tutti i campi relativi ai familiari conviventi maggiorenni di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono in grado di orientare le scelte e gli indirizzi delle imprese. Eventuali omissioni a tale riguardo, quindi, compromettono la regolarità della documentazione antimafia ottenuta.

Qualora vi siano nell'impresa soggetti che non sono indicati in visura camerale, ma esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, questi devono essere inseriti manualmente nella richiesta in BDNA.

Trattasi a titolo esemplificativo di: fiduciante (in presenza di società fiduciaria), direttore tecnico, responsabile tecnico (qualora trattasi di società operante nel settore dei rifiuti), preposto, delegato, responsabile, componenti dell'organismo di vigilanza interno, procuratori generali e speciali, ecc...

Ogni eventuale variazione apportata alle risultanze presenti in B.D.N.A. deve essere motivata utilizzando il campo note.

Per tutti i soggetti di impresa - compresi quelli inseriti manualmente in B.D.N.A. - devono essere inseriti anche i familiari conviventi (maggiorenni) completi di codice fiscale e residenza anagrafica.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese la richiesta di informazione antimafia deve essere presentata mediante B.D.N.A. per ogni singola impresa che ne fa parte anche se aventi sede all'estero.

Inoltre, nei campi note, di ogni richiesta, va indicata l'esistenza del Raggruppamento della capofila/mandataria. L'importo da indicare nelle singole richieste è sempre quello dell'appalto aggiudicato al Raggruppamento.

Per i consorzi la richiesta di informazione antimafia deve essere presentata mediante B.D.N.A. per ogni singola impresa consorziata (che detiene, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento) nonché per il consorzio, o società consortile, avendo cura di inserire nel campo note i riferimenti dei protocolli d'ingresso di ciascuna istanza presentata per le singole consorziate.

Riferimenti normativi
  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
  • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218 
  • D. L. 24/06/2014, n. 90
  • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153
  • L. 6 agosto 2015 n. 121
  • Circ. Min. 11001/119/7/27 del 19/01/2018, Riforma del codice antimafia. Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivi interventi di modifica
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 15:16