Licenza per la detenzione di cartucce per arma corta in un numero superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (rd n. 635/1940)

La richiesta può essere presentata dagli istruttori di tiro a segno e da coloro che hanno partecipato a gare a livello nazionale e internazionale nell'anno precedente alla richiesta e sono iscritti in qualità di agonista ad una sezione di TSN e/o ad un'associazione sportiva riconosciuta dal CONI.

Documentazione richiesta:

  1. richiesta in bollo da € 16,00 nella quale, oltre alle proprie generalità, andranno specificate la specialità sportiva praticata, il numero delle cartucce che si intendono detenere (massimo 1.500) ed eventualmente trasportare (massimo 600), il calibro delle medesime e le misure che si intendono adottare per la loro conservazione.
  2. autocertificazione dei propri dati
  3. copia del porto d'armi
  4. documentazione attestante l'iscrizione ad una sezione di TSN e/o ad un'associazione sportiva riconosciuta dal CONI e la partecipazione a gare di carattere nazione e internazionale
  5. marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sulla licenza
Riferimenti normativi
  • T.U.L.P.S. (regio decreto 18.6.1931, n. 773)
  • Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6.5.1940, n. 635)
  • Circolare Ministeriale n. 557/13. 20013-10171(1) del 31.3. 2004
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS.6340.10171(1) del 29.5.2006
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS.14318.10171(1) del 20.10.2006
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS.13772.10171(1) del 6.11.2007
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 2 Ottobre 2024, ore 09:52