Rilascio della autorizzazione alla detenzione ed alla minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V ai sensi dell'art. 47 r.d. n. 773/1931

PREMESSA 

Il richiedente, oltre a non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 11 T.U.L.P.S., deve essere in possesso dell'attestato della capacità tecnica di cui all'art. 102 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (r.d. n. 635/1940) accertata con esame da una Commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, il rappresentante legale dell'attività in possesso della prescritta capacità tecnica, chiede alla Prefettura competente l'esame progetto fornendo, oltre all'istanza di rilascio dell'autorizzazione in bollo, una planimetria e una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato relative ai locali di detenzione degli esplosivi che dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al cap. VI  dell'Allegato B al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (r.d. n. 635/1940). Tale documentazione verrà esaminata dalla locale Commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti che effettuerà anche il sopralluogo di verifica necessario per il rilascio dell'autorizzazione.

Documentazione richiesta

  1. richiesta in bollo da € 16,00 nella quale il richiedente - che deve essere titolare in via esclusiva della rappresentanza legale e dei poteri di gestione per l'attività da autorizzare - oltre alle proprie generalità e CF, dovrà indicare, se del caso, la ragione sociale, CF, sede legale e produttiva della società per conto della quale chiede l'autorizzazione, la quantità e la qualità dei materiali esplodenti che intende detenere e vendere;
  2. autocertificazione del titolare come da modello sottostante;
  3. copia di un documento d'identità;
  4. planimetria e relazione tecnico-descrittiva dei locali nei quali viene esercitata l'attività da autorizzare;
  5. titolo di possesso dei suddetti locali (contratto di proprietà, affitto ecc.);
  6. marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sulla licenza;
  7. Certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F.

L'autorizzazione ha validità triennale. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza, apposita istanza, nella quale potranno essere indicate anche le eventuali variazioni riguardo agli articoli da autorizzare, corredata di autocertificazione e fotocopia di un documento di identità del titolare.

Riferimenti normativi
  • r.d. n. 773/1931;
  • r.d. n. 635/1940;
  • l. n. 110/1975;
  • d.m. 9.8.2011;
  • d.m. 16.8.2016
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 2 Ottobre 2024, ore 09:52