Licenza per la fabbricazione, detenzione e vendita di materiali destinati alle FF.AA. e alle polizie ex art. 28 T.U.L.P.S. (rd n. 773/1931)

Art. 28 T.U.L.P.S. - Oltre i casi previsti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.

Documentazione richiesta:

PREMESSA :    Nel caso si intenda richiedere il rilascio della licenza per la fabbricazione, detenzione, vendita di armi da guerra il richiedente dovrà produrre l'attestato della capacità tecnica di cui all'art. 8 della l. n. 110/1975, accertata con esame da una Commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti;

  1. richiesta in bollo da € 16,00 nella quale il richiedente - che deve essere titolare in via esclusiva della rappresentanza legale e dei poteri di gestione per l'attività da autorizzare - oltre alle proprie generalità e CF, dovrà indicare la ragione sociale, CF, sede legale e produttiva dell'azienda per conto della quale chiede l'autorizzazione, la descrizione degli articoli e l'indicazione precisa dei quantitativi di ogni singolo prodotto che nel biennio di validità della licenza si intende produrre/detenere/vendere/riparare e, se del caso la relativa classificazione individuata nella vigente normativa;
  2. autocertificazione del titolare come da modello sottostante;
  3. copia di un documento d'identità;
  4. planimetria e relazione tecnico-descrittiva dei locali nei quali viene esercitata l'attività da autorizzare;
  5. titolo di possesso dei suddetti locali (contratto di proprietà, affitto ecc.)
  6. marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sulla licenza

 L'autorizzazione ha validità biennale. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza, apposita istanza, nelle quale potranno essere indicate anche le eventuali variazioni riguardo agli articoli da autorizzare, corredata di autocertificazione e fotocopia di un documento di identità del titolare.

Riferimenti normativi
  • r.d. n. 773/1931;
  • r.d. n. 635/1940;
  • l. n. 110/1975;
  • l. n. 185/1990;
  • D. Lgs. n. 105/2012.
  • Circolare Ministeriale n. 10.245/12982(40)6 del 2.2.1983;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 14000-12982(40)6 del 30.8.1997;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 21719.10179.51(30) del 16.12.1998;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 23205.10179.51(30) del 2.12.1999;
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS. 3418-10100(1) del 7.3.2006;
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS/10900(27)9 del 2.12.1999;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 23205.10179.51(30) del 24.6.2011;
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23.2.2018
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 2 Ottobre 2024, ore 09:53