REVOCA PER VIOLAZIONE DI NORMA DI COMPORTAMENTO

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida in caso di violazione delle seguenti norme di comportamento del Codice della Strada:

  • dell'art.86/2 (svolgimento per due o più volte in 3 anni, in assenza della licenza, del servizio di piazza con autovetture con conducente o con taxi)
  • art.128/2 (circolazione alla guida in pendenza di un provvedimento di sospensione della patente per inottemperanza ad un obbligo di revisione)
  • dell'art.142/9 bis - 12 (superamento del limite di velocità di oltre  60 km/h per 2 o più volte in 2 anni)
  • art.176/1 lett. a) (sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali inversione del senso di marcia, attraversamento dello spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, marcia sulla carreggiata o su parte di essa in senso opposto a quello consentito;
  • dell'art.218/6 (circolazione alla guida con patente sospesa)
  • dell'art.213/8 (circolazione alla guida di veicolo sottoposto a fermo da parte di colui che ne sia il proprietario e custode)
  • dell'art.214/8 (circolazione alla guida di veicolo sottoposto a sequestro da parte di colui che ne sia il proprietario e custode)


REVOCA A SEGUITO DI DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE

A seguito della definizione di un procedimento penale, quando la norma dalla cui violazione quest'ultimo sia scaturito preveda la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, il Prefetto irroga tale misura a mezzo di uno specifico provvedimento amministrativo quale atto vincolato oppure, quando previsto dall'ordinamento, nell'esercizio di un potere discrezionale.

Il periodo di tempo trascorso il quale la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire la nuova patente varia a seconda della norma dalla cui violazione scaturisce il procedimento sanzionatorio.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:26