Requisiti

La licenza è rilasciata dal Prefetto su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza di determinati presupposti e requisiti, espressamente previsti e disciplinati dagli artt. 11, 134, 136 e 138 T.U.L.P.S. e dagli artt. 256-bis e 257 ss. del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. come modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008; ulteriori indicazioni sono contenute nel Decreto ministeriale di attuazione nr. 269 del 1° dicembre 2010 emendato con il d.m. 56/2015.

Istanza

Domanda in bollo da € 16,00 per attività di vigilanza privata e/o altre attività di sicurezza complementare (art. 256 bis del nuovo regolamento del T.U.L.P.S., comma 2). La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. Soggetto che chiede la licenza
  2. Eventuale institore o direttore tecnico
  3. Altri soggetti che avranno poteri di direzione, amministrazione o gestione
  4. Composizione organizzativa
  5. Assetto proprietario dell'istituto
  6. Indicazione degli eventuali rapporti di controllo della proprietà, attivi o passivi
  7. Eventuali partecipazioni in altri istituti
  8. Sede legale
  9. Sede operativa
  10. Eventuali sedi secondarie
  11. Ubicazione della, o delle, Centrali Operative.
  12. Contatti telefonici e mail del richiedente

Alla domanda va allegato, quale parte integrante, il Progetto Tecnico Organizzativo redatto secondo le indicazioni dell'allegato C del d.m. 269/2010; in particolare, i servizi che si intendono espletare, identificati secondo quanto indicato nell'allegato D del d.m. 269 sezione terza, punto 3.A, raggruppati per classi funzionali, e l'indicazione dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare, nonché il livello dimensionale e l'ambito territoriale, come indicato dal citato DM. 269/2010, articolo 2, comma 2.

Nella domanda bisogna dichiarare il tempo occorrente per attivare l'istituto di vigilanza (non superiore a sei mesi) e impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della composizione societaria e l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie della società nell'interesse della quale si chiede di essere autorizzati a gestire l'istituto di vigilanza.

Allegare:

  1. Copia della Carta di identità e Curriculum del soggetto che chiede la licenza;
  2. Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale del soggetto che chiede la licenza secondo quanto previsto dall'allegato B del decreto tenendo presente che non sono ammesse deroghe;
  3. Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale degli altri soggetti eventualmente indicati in qualità di institore o direttore tecnico sempre secondo quanto previsto dall'allegato B del decreto;
  4. Documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi finanziari indicati nel Progetto Tecnico Organizzativo, (capitali disponibili, referenze bancarie), logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore;
  5. Progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono espletare redatto secondo le indicazioni dell'allegato D del decreto e coerente con i servizi richiesti;
  6. Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società di nuova costituzione e non attiva, allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e visura camerale allegando le copie dei documenti di identità di tutti i soggetti componenti la compagine societaria nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
  7. Il richiedente la licenza deve essere in possesso dei poteri di rappresentanza legale e dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria riguardanti la gestione dell'attività da autorizzare ex articolo 134 TULPS. Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società già attiva allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, la visura camerale corredata come sopra indicato, un D.U.R.C. in corso di validità, certificato di Regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e certificato dell'Anagrafe della sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dalla competente Procura della Repubblica. Il richiedente la licenza deve essere in possesso dei poteri di rappresentanza legale e dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria riguardanti la gestione dell'attività da autorizzare ex articolo 134 T.U.L.P.S.;
  8. Autocertificazione;
  9. Tabella delle tariffe che si intendono applicare per la prestazione di ogni singolo servizio richiesto, in duplice copia sottoscritta in originale in ogni pagina dal titolare; la tabella delle tariffe deve essere accompagnata da una relazione che illustri in maniera esaustiva, quanto previsto nell'allegato A del decreto, punti 7, 7.1, 7.1.1 e 7.1.2;
  10. Elementi descrittivi sulla sede dell'istituto nonché copia del contratto di affitto (o del titolo di possesso: autocertificazione sulla proprietà/comodato d'uso o altro) copia della planimetria e documentazione tecnica della Centrale Operativa, rilasciata da un professionista/azienda specializzati nel settore, redatta secondo quanto previsto dall'allegato E del decreto 269/2010 e ss.mm.ii.
  11. Elementi descrittivi, come sopra elencati, delle eventuali sedi secondarie.
  12. Contatti telefonici e mail del richiedente.

Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, dovrà essere prodotta la documentazione comprovante:

  1. il versamento della cauzione, il cui ammontare sarà indicato dall'ufficio, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato F del d.m. 269/2010 e ss.mm.ii.
  2. la costituzione delle assicurazioni RCC e RCT secondo quanto previsto dall'allegato F1 del decreto e i cui massimali saranno indicati dall'ufficio.

La licenza ha validità triennale ed è revocata qualora nel termine massimo di 6 mesi dal suo rilascio non venga prodotta la certificazione o le certificazioni di cui al d.m. 115/2014 ovvero non sia stata comunicata l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente.

Riferimenti normativi
  • artt. 8,9,10,11,13,134,134bis e ss. del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773 così come modificato con L. 6/6/2008 n. 101.
  • artt. 257 e ss. del regolamento per l'esecuzione
  • d.m. 01.12.2010, n.269 e successive modifiche
  • d.m. 25.2.2015 n. 56
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 14:35