L'art.27-bis, comma 1-quinquies del decreto legge.24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", come successivamente modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario, specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata
L'ABF, istituito nel 2009 su iniziativa della Banca d'Italia in attuazione della Legge sul risparmio (legge n. 262/2005), è un organismo indipendente ed imparziale che può decidere tutte le controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
La procedura di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è avviata dal Prefetto, che trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente, a seconda del domicilio del cliente,* una segnalazione corredata:
- dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
- dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni, ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
- dalla risposta della banca di cui al punto precedente contenente le osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
Entro 30 giorni dalla ricezione, la segreteria tecnica sottopone la segnalazione all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La decisione sarà, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Per la provincia di Firenze gli interessati potranno trasmettere l'istanza, utilizzando la modulistica presente su questo sito, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.preffi(@)pec.interno.it .
*L'ABF si articola sul territorio nei collegi di Milano, Roma e Napoli. Il collegio territorialmente competente per la regione Toscana ha sede a Roma